Ricorso Inammissibile: La Cassazione Boccia i Motivi Ripetitivi
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione richiede una tecnica specifica e una profonda comprensione dei limiti di questo grado di giudizio. Non è una terza occasione per discutere i fatti, ma un controllo di legittimità sulle decisioni precedenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza quasi certa quando ci si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello. Analizziamo il caso per comprendere meglio questo importante aspetto procedurale.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla circostanza di aver commesso il fatto durante le ore notturne. La condanna, emessa dal Tribunale di primo grado, era stata parzialmente riformata dalla Corte d’Appello, che aveva concesso all’imputato il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, confermando però nel resto la dichiarazione di colpevolezza.
L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, sollevando diverse questioni procedurali e di merito.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Corte
L’imputato ha basato il suo ricorso su una serie di motivi, tra cui:
* La nullità dell’alcoltest per mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore.
* La mancanza di prova sulla data di omologazione e taratura dell’apparecchio utilizzato.
* La violazione delle norme sulla valutazione della prova.
* La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
* L’avvenuta prescrizione del reato.
Nonostante la pluralità delle censure, la Corte di Cassazione ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile senza entrare nel merito delle singole questioni.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La chiave della decisione risiede in un vizio formale, ma sostanziale, del ricorso. I giudici di legittimità hanno osservato che tutti i motivi sollevati non erano altro che una mera riproduzione di profili di censura già adeguatamente esaminati e respinti dalla Corte d’Appello. La sentenza di secondo grado, infatti, aveva già fornito risposte puntuali e giuridicamente argomentate a ciascuna delle obiezioni ora ripresentate in Cassazione.
L’errore del ricorrente è stato quello di non articolare uno ‘specifico confronto’ con le motivazioni della sentenza impugnata. In altre parole, non è sufficiente ripetere di non essere d’accordo; è necessario spiegare perché le ragioni fornite dal giudice d’appello per respingere quelle stesse obiezioni sarebbero errate in diritto. La Cassazione non riesamina i fatti, ma valuta se i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge. Un ricorso che ignora la motivazione della sentenza che intende contestare, limitandosi a riproporre le medesime doglianze, è considerato generico e, pertanto, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda adire la Suprema Corte. Il ricorso per Cassazione deve essere un atto mirato, che dialoga criticamente con la sentenza impugnata, evidenziandone specifici vizi di legittimità. La semplice riproposizione dei motivi d’appello è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la definitività della condanna ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Per avere successo, è indispensabile un’analisi approfondita della decisione di secondo grado e la costruzione di argomentazioni nuove, capaci di dimostrare un’effettiva violazione di legge.
Perché il ricorso presentato alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice ripetizione di questioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza che il ricorrente si confrontasse in modo specifico e critico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono “meramente riproduttivi”?
Significa che l’appellante si limita a riproporre le stesse identiche censure già presentate nei gradi di giudizio precedenti, senza contestare specificamente le ragioni giuridiche per cui il giudice d’appello le aveva respinte.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sua condanna per guida in stato di ebbrezza è così diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30129 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30129 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MERCADANTE NOME NOME NOME CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
///
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Catanzaro che, parzialmente riformando la pronuncia del Tribunale di Crotone per avere concesso all’imputato il beneficio della non menzione della sentenza nei termini specificati, ne ha confermato la dichiarazione di colpevolezza per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’orario notturno (in Crotone, il 22/09/2019).
Ritenuto che i motivi sollevati (nullità dell’accertamento eseguito mediante alcoltest per mancanza dell’avviso all’imputato della facoltà di fasi assistere da un difensore di fiducia, nonché per mancanza di prova circa la data dell’omologazione e della taratura dell’apparecchio utilizzato per l’accertamento; violazione dell’art. 192 cod. proc. pen.; mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. proc. pen.; prescrizione del reato gi intervenuta al momento della decisione) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (quanto a motivo sulla prescrizione, si veda la p. 3 sent. imp.; quanto al primo motivo, le pp. 3 e 4; quanto al secondo motivo, le pp. 4, 5, 6; quanto al terzo motivo, la p. 6), con il supporto di adeguati argomenti giuridici e rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
Il Consigliere esteRsore
Il Isiqente