Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e solidità argomentativa. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche ulteriori costi. È quanto emerge da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha respinto l’appello di un imputato condannato per furto in abitazione, proprio a causa della genericità dei motivi presentati. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché la specificità è un requisito fondamentale nel processo penale.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Bari, che aveva confermato la condanna di un individuo per il reato di furto in abitazione. Non accettando la decisione, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello, sia per quanto concerne l’affermazione della sua responsabilità penale, sia per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso totalmente inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello precedente: la valutazione della corretta formulazione del ricorso stesso. La Corte ha ritenuto che le argomentazioni dell’imputato non rispettassero i requisiti minimi richiesti dalla legge per poter essere esaminate.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso è Inammissibile?
La ragione centrale della decisione risiede nella natura delle doglianze presentate. La Cassazione le ha definite come ‘deduzioni generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste’. In altre parole, l’imputato si è limitato a contestare la decisione dei giudici di merito senza però fornire elementi specifici, argomentazioni giuridiche precise o riferimenti fattuali concreti che potessero mettere in discussione il ragionamento della Corte d’Appello.
Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi o una generica lamentela sulla sentenza. Deve, al contrario, individuare con esattezza i punti deboli della motivazione impugnata, dimostrando perché essa sarebbe illogica, contraddittoria o in violazione di legge. La mancanza di questa specificità rende il ricorso un atto sterile, destinato a essere dichiarato un ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
Le implicazioni di una declaratoria di inammissibilità sono significative. In primo luogo, la condanna inflitta dalla Corte d’Appello diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente subisce conseguenze economiche dirette. La Corte di Cassazione, infatti, ha condannato l’imputato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o pretestuosi. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia di ultima istanza è un diritto che va esercitato con serietà e competenza tecnica, attraverso la formulazione di motivi chiari, specifici e giuridicamente pertinenti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano generici, privi delle ragioni di diritto e dei dati di fatto necessari a supportare le richieste. In sostanza, mancavano argomentazioni specifiche e concrete contro la sentenza impugnata.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato in via definitiva per il reato di furto in abitazione, come confermato dalla sentenza della Corte d’Appello.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24705 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24705 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN SEVERO DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell’imputato e in riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/06/2024