Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
Nel complesso panorama della giustizia penale, il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, un baluardo a tutela della corretta applicazione della legge. Tuttavia, l’accesso a questo giudizio di legittimità è tutt’altro che scontato e richiede il rispetto di rigorosi requisiti formali e sostanziali. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce ancora una volta un punto cruciale: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando i motivi presentati sono generici e meramente riproduttivi delle argomentazioni già respinte nei gradi precedenti. Analizziamo una decisione che fa luce su questo importante principio procedurale.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna per Evasione al Ricorso
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di evasione dagli arresti domiciliari, previsto dall’art. 385 del Codice Penale. A seguito della conferma della condanna da parte della Corte d’Appello di Milano, la difesa decideva di presentare ricorso per cassazione, contestando la decisione dei giudici di merito. L’argomento principale del ricorrente si basava sulla presunta mancata valutazione, da parte della Corte d’Appello, di una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 del Codice di Procedura Penale.
La Decisione della Suprema Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione di tale drastica decisione non risiede in un’analisi del merito della questione (ovvero se l’imputato fosse o meno colpevole), ma in un vizio procedurale fondamentale. I giudici di legittimità hanno riscontrato che i motivi del ricorso erano “del tutto generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata”. In altre parole, il ricorrente non ha fatto altro che copiare e incollare le stesse lamentele già presentate e motivate nel giudizio d’appello.
Le Motivazioni della Corte: La Necessità di un Confronto Critico
Nel motivare la propria decisione, la Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato nella sua giurisprudenza. Un ricorso per cassazione non può essere una semplice ripetizione dei motivi d’appello. Al contrario, deve contenere una critica specifica e argomentata proprio contro la motivazione della sentenza di secondo grado. Il ricorrente ha il dovere di confrontarsi criticamente con gli argomenti usati dal giudice d’appello per respingere le sue tesi, spiegando perché tali argomenti sarebbero errati in diritto. Limitarsi a riproporre le stesse doglianze, ignorando la risposta già fornita dalla Corte territoriale, trasforma il ricorso in un atto assertivo e generico, privo della specificità richiesta dalla legge. Questo vizio, come sottolineato citando un precedente (Sez. 2, n. 27816/2019), conduce inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche e Conseguenze Economiche
La pronuncia in esame offre un monito importante per la pratica legale: la redazione di un ricorso per cassazione richiede un lavoro di analisi puntuale e critica della sentenza che si intende impugnare. Non è sufficiente essere convinti delle proprie ragioni; è indispensabile dimostrare, punto per punto, dove e perché il giudice precedente ha sbagliato nell’applicare la legge. La superficialità o la pigrizia nella redazione dell’atto possono avere conseguenze molto gravi. Infatti, la dichiarazione di inammissibilità non solo chiude definitivamente la porta a una revisione del caso, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. Una sanzione che serve a scoraggiare ricorsi pretestuosi e a garantire la funzionalità del sistema giudiziario.
Perché un ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e si limitavano a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa presentare un ricorso con motivi ‘generici e riproduttivi’?
Significa presentare un appello alla Corte di Cassazione che non articola nuove e specifiche critiche alla sentenza di secondo grado, ma si limita a ripetere identicamente gli argomenti già utilizzati nell’atto di appello, senza analizzare le ragioni per cui il giudice precedente li aveva respinti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23368 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23368 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: CENA] RENATO nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. (evasione dagli arresti domiciliari) risultano del tutto generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata che ha con motivazione congrua ritenuto sussistenti gli elementi – oggettivi e soggettivi – del delitto contestato al COGNOME. A fronte di detta motivazione il ricorrente si limita a sostenere che “la Corte avrebbe dovuto valutare la sussistenza di una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen.”. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica e assertiva, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (ex multis, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli).
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 maggio 2024
Il Consigliere relatore
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– Il Presidente