Ricorso Inammissibile: La Guida Completa su Motivi Generici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e argomentazioni specifiche. Un ricorso inammissibile non solo vanifica la possibilità di ottenere una revisione della sentenza, ma comporta anche conseguenze economiche. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi porti inevitabilmente a questa conclusione, sottolineando l’importanza di una difesa tecnica e mirata.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. Dopo la conferma della condanna in secondo grado da parte della Corte d’Appello di Firenze, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. Le sue lamentele, o ‘doglianze’ in gergo tecnico, si concentravano su un unico punto: il trattamento sanzionatorio. In particolare, l’imputato contestava la decisione dei giudici di merito di non concedergli le attenuanti generiche, circostanze che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e, con una sintetica ma incisiva ordinanza, lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione significa che i giudici supremi non sono entrati nel merito della questione (ovvero, se le attenuanti fossero dovute o meno), ma hanno fermato il processo a un livello preliminare, ritenendo che il ricorso stesso non avesse i requisiti minimi per essere discusso. La conseguenza diretta è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su un principio fondamentale del processo di Cassazione: la specificità dei motivi. Le motivazioni dell’ordinanza evidenziano che le argomentazioni dell’imputato erano ‘totalmente generiche’.
In pratica, il ricorso si limitava a richiamare i motivi già presentati in appello, senza però confrontarsi criticamente con le ragioni esposte dalla Corte d’Appello nella sua sentenza. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione di lamentele già espresse. Deve, al contrario, attaccare specificamente la logica e la coerenza giuridica del provvedimento impugnato, indicando con precisione dove e perché il giudice di secondo grado avrebbe sbagliato nell’applicare la legge o nel motivare la sua decisione.
La Corte ha sottolineato che il ricorrente non si è ‘misurato affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello’ e non ha formulato ‘specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono’. Questa mancanza ha reso il ricorso privo della sua funzione essenziale, trasformandolo in una richiesta di riesame dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione, la quale è giudice di legittimità e non di merito.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
Questa ordinanza ribadisce una lezione cruciale per chiunque intenda adire la Suprema Corte: la qualità e la specificità delle argomentazioni sono tutto. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso con la decisione precedente. È indispensabile costruire un’argomentazione legale solida, che demolisca punto per punto la motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone i vizi logici o giuridici. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma anche un onere economico che avrebbe potuto essere evitato con una strategia difensiva più accurata e mirata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché le doglianze presentate erano totalmente generiche. Il ricorrente si è limitato a richiamare i motivi d’appello senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni e le valutazioni di merito contenute nella sentenza della Corte d’Appello.
Qual era l’oggetto principale della contestazione nel ricorso?
L’oggetto della contestazione era il trattamento sanzionatorio, in particolare la mancata applicazione delle attenuanti generiche a seguito di una condanna per il reato di evasione (art. 385 c.p.).
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21829 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21829 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 46345/23 NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pen.
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze in tema di trattamento sanzionatorio (con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche) sono totalmente generiche, limitandosi a richiamare i motivi di appello e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merit adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/2024