Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
Quando si presenta un ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, la precisione e la specificità sono fondamentali. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di motivi d’appello vaghi e non circostanziati. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Num. 21806/2024) illustra perfettamente questo principio, confermando una condanna per resistenza a pubblico ufficiale a causa della genericità delle argomentazioni difensive.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Milano per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del codice penale. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della sentenza di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e, con un’ordinanza, lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello procedurale: l’atto di impugnazione non era idoneo a provocare una nuova valutazione della vicenda. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il cuore della decisione risiede nella valutazione dei motivi presentati dal ricorrente. La Corte ha ritenuto le doglianze “totalmente generiche”. Questo significa che le argomentazioni difensive si limitavano a enunciazioni di principio, senza confrontarsi in modo critico e puntuale con le ragioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello.
In sostanza, il ricorso non spiegava perché la valutazione dei giudici di merito fosse sbagliata, ma si limitava a contestarla in modo vago. Secondo i giudici supremi, un ricorso valido deve:
1. Misurarsi con gli apprezzamenti di merito: Deve analizzare e contestare punto per punto il ragionamento logico-giuridico della sentenza impugnata.
2. Formulare richieste specifiche: Deve indicare chiaramente cosa si chiede alla Corte.
3. Indicare le ragioni di diritto e di fatto: Ogni richiesta deve essere supportata da specifici argomenti legali e da precisi riferimenti agli atti processuali.
Poiché il ricorso in esame mancava di questi elementi essenziali, è stato giudicato incapace di superare il vaglio di ammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: l’impugnazione in Cassazione non è una terza istanza di merito, ma un giudizio di legittimità. Per questo motivo, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia percepita. È indispensabile redigere un atto che smonti tecnicamente la sentenza precedente, evidenziandone i vizi logici o le violazioni di legge. Un ricorso inammissibile non solo non porta alcun beneficio, ma comporta anche ulteriori costi per il condannato. La decisione serve quindi da monito sull’importanza di affidarsi a una difesa tecnica meticolosa e specializzata per affrontare il complesso giudizio di legittimità.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se le doglianze (motivi) sono considerate totalmente generiche, limitandosi a mere enunciazioni senza confrontarsi con le argomentazioni logiche e puntuali della sentenza impugnata.
Cosa deve contenere un ricorso per essere considerato ammissibile dalla Corte?
Deve contenere richieste specifiche, supportate da chiare ragioni di diritto e dati di fatto pertinenti che le sostengano, dimostrando un’analisi critica della decisione precedente.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21806 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21806 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 46207/23 Jammoua
OSSERVA
gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod. pen.
Visti Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l’affermazione di responsabilità per il reat contestato sono totalmente generiche, limitandosi a mere enunciazioni e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggo
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22/04/2024