Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega Perché i Motivi Generici non Funzionano
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica, precisione e una profonda comprensione delle regole processuali. Un errore comune, che può costare caro, è quello di presentare un ricorso inammissibile perché basato su motivi generici. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questa problematica, sottolineando l’importanza di un confronto specifico e critico con la sentenza che si intende impugnare.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Roma per un reato legato agli stupefacenti, specificamente inquadrato nell’ipotesi di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a tre principali argomenti: il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l’erronea valutazione della recidiva e una dosimetria della pena ritenuta eccessiva.
I Motivi del Ricorso e la Regola del Confronto Specifico
L’esito del ricorso, tuttavia, è stato negativo fin dal principio. La Suprema Corte ha prontamente rilevato una carenza fondamentale nell’impostazione dell’atto di impugnazione. I motivi presentati erano stati giudicati ‘generici’. In pratica, il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni e doglianze già avanzate e respinte durante il processo d’appello. Ciò che mancava era un elemento cruciale: un confronto puntuale e critico con la motivazione della sentenza impugnata. In ambito processuale, non è sufficiente ripetere le proprie ragioni; è necessario dimostrare perché la decisione del giudice precedente sia errata, analizzando e smontando il suo ragionamento giuridico. La mancanza di questo confronto rende il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha ribadito un principio consolidato nella sua giurisprudenza. Il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito dove si possono ridiscutere i fatti o riproporre le medesime difese. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza precedente. Se l’atto di ricorso non si confronta specificamente con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, dimostrandone le falle logiche o giuridiche, esso si rivela inutile. Il ricorrente, secondo la Corte, non aveva dedotto ‘alcunché di specifico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata’, limitandosi a ‘reiterare le stesse argomentazioni già portate alla cognizione dei Giudici di merito e da questi adeguatamente vagliate’. Questa condotta processuale porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
La decisione in esame è un monito importante per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Un ricorso efficace non può essere una semplice riproposizione di quanto già detto. Deve essere un’analisi tecnica e mirata, capace di evidenziare gli errori di diritto o i vizi di motivazione della decisione appellata. La genericità è un difetto fatale che impedisce al ricorso di superare il primo vaglio di ammissibilità. Per il ricorrente, le conseguenze non sono state solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questo caso dimostra, ancora una volta, che nel processo penale, e in particolare davanti alla Suprema Corte, la forma e la sostanza dell’impugnazione sono inscindibilmente legate al suo successo.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici. Il ricorrente si è limitato a reiterare le stesse argomentazioni già valutate e respinte dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza d’appello impugnata.
Quali erano i punti contestati dal ricorrente nel suo appello?
Il ricorrente contestava tre aspetti della sentenza di condanna: il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la valutazione sulla ritenuta recidiva e la dosimetria della pena applicata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14476 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14476 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 29111/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 73, comma d.P.R. n. 309 del 1990);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento delle circostanze attenuan generiche, alla ritenuta recidiva, alla dosimetria della pena;
Ritenuti i motivi inammissibili perché generici, non essendo stato dedotto alcunchè di specifico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano (cfr., pagg. 1-2) essendosi limitato il ricorrente a reiterare le stesse argomentazi già portate alla cognizione dei Giudici di merito e da questi adeguatamente vagliate;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2023.