Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i requisiti di specificità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede una tecnica e una precisione particolari. Non basta, infatti, essere in disaccordo con una sentenza di appello; è necessario articolare critiche specifiche e pertinenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi proposti erano una semplice ripetizione di quelli già respinti nel grado precedente. Questa decisione offre spunti importanti sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi e sulla corretta valutazione della recidiva.
Il caso in esame: dalla contestazione del reato alla recidiva
Il ricorrente si era rivolto alla Corte di Cassazione contestando la sentenza della Corte d’Appello su due fronti principali. In primo luogo, chiedeva la riqualificazione del reato da tentata estorsione a tentata truffa. In secondo luogo, contestava il riconoscimento della recidiva, un’aggravante che incide notevolmente sulla determinazione della pena.
L’imputato sosteneva che la sua condotta non integrasse gli estremi della violenza o minaccia tipici dell’estorsione, ma piuttosto quelli degli artifizi e raggiri che caratterizzano la truffa. Sulla recidiva, invece, lamentava un’applicazione automatica e non sufficientemente motivata da parte dei giudici di merito.
La decisione della Cassazione e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La ragione principale risiede nella natura dei motivi presentati. Secondo i giudici, il motivo relativo alla riqualificazione del reato era una “pedissequa reiterazione” di quanto già argomentato e puntualmente disatteso dalla Corte d’Appello.
La Suprema Corte ha sottolineato che un ricorso per essere ammissibile deve assolvere alla sua funzione tipica: quella di una critica argomentata e specifica contro le ragioni della decisione impugnata. Limitarsi a riproporre le stesse doglianze, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza di secondo grado, rende i motivi “non specifici, ma soltanto apparenti”. Di conseguenza, un simile appello viene considerato un ricorso inammissibile e non viene esaminato nel merito.
L’analisi della recidiva: un’indagine sulla personalità
Anche il secondo motivo, riguardante la recidiva, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha chiarito che la valutazione sulla sussistenza della recidiva non può basarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti o sull’arco temporale in cui sono stati commessi i reati precedenti.
Al contrario, il giudice deve esaminare in concreto il rapporto tra il fatto per cui si procede e le condanne passate. Utilizzando i criteri dell’art. 133 del codice penale, è necessario verificare se e in che misura la condotta pregressa sia indicativa di una “perdurante inclinazione al delitto”. La Corte d’Appello, secondo la Cassazione, aveva correttamente applicato questi principi, motivando in modo adeguato la sua decisione.
Le motivazioni della Corte
La decisione si fonda su due pilastri. Il primo è il principio di specificità dei motivi di ricorso: non è sufficiente ripetere argomenti già esposti, ma è necessario contestare in modo mirato e logico le argomentazioni della sentenza che si impugna. Il secondo riguarda la corretta applicazione dei criteri di valutazione della recidiva, che deve essere ancorata a un’analisi della personalità del reo e della sua effettiva tendenza a delinquere, e non a un mero automatismo basato sui precedenti penali.
Le conclusioni
Questa ordinanza rappresenta un monito importante per la difesa tecnica. La redazione di un ricorso, specialmente in Cassazione, richiede un lavoro di analisi critica della sentenza impugnata. La semplice riproposizione di argomenti già sconfitti è una strategia destinata al fallimento, che conduce a una declaratoria di inammissibilità e alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La specificità e la pertinenza delle censure sono, dunque, requisiti imprescindibili per superare il vaglio di ammissibilità e ottenere una revisione nel merito della propria posizione.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi presentati mancano di specificità, ovvero se si limitano a ripetere argomentazioni già proposte e respinte nei precedenti gradi di giudizio senza formulare una critica argomentata e puntuale contro la decisione impugnata.
Come viene valutata la recidiva da parte del giudice?
La recidiva non viene applicata automaticamente. Il giudice deve valutare in concreto se le precedenti condanne indichino una ‘perdurante inclinazione al delitto’, analizzando il rapporto tra il nuovo reato e quelli passati sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 133 del codice penale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28968 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28968 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, nella parte in cui contesta la mancata riqualificazione del fatto di reato di cui agli artl:. 56, 629 cod. pen., nella fa criminosa prevista agli arti. 56, 640 cod. pen., è fondato su motivi che si risol nella pedissequa reiterazione di quelli già proposti con l’appello e puntualme disattesi dalla Corte di merito alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata; il impone di considerare gli stessi non specifici, ma soltanto apparenti, in qua omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argornentata avverso sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il motivo che contesta la sussistenza della recidiva, è manifestamente infondato; contrariamente a quanto dedotto la Corte di appello ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 2 della sen impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui valutazione in ordine alla sussistenza della recidiva non può fondar esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’ arco temporale in cui questi risu consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e l precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell0 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ila ricorrente al pagamento dell spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024
Il Consigliere Estensore
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Il Pridente