Ricorso Inammissibile: la Cassazione Rigetta l’Appello per Bancarotta Semplice
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha dichiarato un ricorso inammissibile, confermando la condanna di un imprenditore per il reato di bancarotta semplice. Questa decisione offre importanti spunti sulla necessità di formulare motivi di ricorso specifici e non generici, pena il rigetto dell’impugnazione. Analizziamo nel dettaglio la vicenda processuale e le ragioni che hanno portato i giudici a questa conclusione.
I Fatti del Processo
Un imprenditore veniva condannato in primo grado per responsabilità penale. La Corte di Appello, pur riqualificando il fatto nel reato di bancarotta semplice previsto dall’art. 217, comma 2, della Legge Fallimentare e rideterminando la pena, confermava nel resto la sentenza di condanna. La condotta contestata era, in sintesi, l’omessa tenuta della contabilità aziendale a partire dal 2015, comportamento che avrebbe contribuito al dissesto dell’impresa.
Insoddisfatto della decisione, l’imputato presentava ricorso per Cassazione, articolando cinque distinti motivi di doglianza che spaziavano dalla violazione di norme processuali a vizi di motivazione.
L’Analisi della Cassazione sui Motivi del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato ciascun motivo, ritenendoli tutti infondati o inammissibili. Vediamo perché:
La Genericità dei Primi Motivi
Il primo motivo lamentava la mancata valutazione di alcuni documenti che, a dire della difesa, avrebbero potuto escludere la negligenza contestata. La Corte ha bollato questa censura come ‘assolutamente generica e assertiva’, poiché il ricorrente non specificava quali fossero i documenti decisivi né perché avrebbero cambiato l’esito del giudizio.
Analogamente, il secondo motivo, relativo a una presunta nuova contestazione introdotta in appello (l’omessa tenuta della contabilità dal 2015), è stato giudicato ‘manifestamente infondato’, in quanto tale accusa era già presente nel capo d’imputazione originale.
L’Elemento Soggettivo nella Bancarotta Semplice e il Ricorso Inammissibile
Il terzo motivo si concentrava sull’erronea applicazione della legge penale, contestando la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. La difesa lamentava la mancata esclusione del dolo generico. La Cassazione ha respinto anche questa doglianza, ricordando un principio fondamentale: per la configurazione del delitto di bancarotta semplice è sufficiente un comportamento colposo, non essendo necessario il dolo. Pertanto, la censura era infondata.
La Particolare Tenuità del Fatto
Con il quarto motivo, il ricorrente denunciava il diniego del beneficio della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Anche in questo caso, il ricorso è stato giudicato ‘assolutamente generico’. La Corte ha evidenziato che non erano stati forniti elementi concreti per ritenere l’imputato meritevole del beneficio. Inoltre, ha richiamato la motivazione della Corte di merito, che aveva già identificato nel ‘protrarsi della condotta’ un elemento ostativo alla sua concessione.
La Questione della Prescrizione
Infine, il quinto motivo, che ipotizzava l’estinzione del reato per prescrizione qualora l’udienza si fosse tenuta dopo una certa data, è stato ritenuto ‘manifestamente infondato’, semplicemente perché l’udienza era stata celebrata prima del termine indicato.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione di inammissibilità sulla manifesta infondatezza e sulla genericità dei motivi proposti. Un ricorso in sede di legittimità non può limitarsi a riproporre le stesse censure già vagliate nei gradi di merito o a formulare doglianze astratte e non circostanziate. È necessario, invece, individuare con precisione il vizio logico-giuridico della sentenza impugnata, indicando specificamente gli atti processuali o gli elementi di prova che si assumono travisati o non considerati. Nel caso di specie, i motivi erano assertivi, non indicavano elementi concreti a supporto e, in alcuni casi, si basavano su presupposti giuridici errati, come la necessità del dolo per la bancarotta semplice.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio cardine del processo penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di una difesa che non riesce a formulare censure specifiche, pertinenti e decisive. La decisione insegna che, per avere successo in Cassazione, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia percepita, ma è indispensabile dimostrare, con argomenti tecnici e puntuali, la violazione di legge o il vizio di motivazione in cui è incorsa la corte di merito. Per l’imputato, la declaratoria di inammissibilità ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché un ricorso per Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono considerati assolutamente generici, assertivi o manifestamente infondati. Ciò accade se il ricorrente non specifica chiaramente quali norme sarebbero state violate o quali vizi logici affliggerebbero la motivazione della sentenza precedente, né indica perché le sue censure sarebbero decisive.
Per il reato di bancarotta semplice è sempre richiesto il dolo (cioè l’intenzione)?
No. La Corte di Cassazione ha ribadito che per l’integrazione del delitto di bancarotta semplice è sufficiente anche un comportamento colposo, ovvero caratterizzato da negligenza o imprudenza, come l’omessa tenuta delle scritture contabili.
Cosa può ostacolare la concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Nel caso specifico, la concessione del beneficio è stata negata perché il motivo di ricorso era troppo generico. Inoltre, la Corte di merito aveva già evidenziato che il protrarsi della condotta illecita dell’imputato era un fattore ostativo all’applicazione di tale beneficio, che richiede una minima offensività del fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28210 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28210 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
11412/2024
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, che, riqualificando il fatto nel reato di cui all’art. 217 co. 2 L. Fall. rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, con la quale era stata ritenuta la responsabilità penale dell’imputato;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione delle norme processuali e vizi di motivazione in ordine alla mancata valutazione, in seguito alla riqualificazione operata dalla Corte di Appello, dei documenti prodotti in primo grado, con i quali poteva escludersi l’asserita mera negligenza contestata dai giudici di merito, è assolutamente generico e assertivo, atteso che non si comprende quali siano i “documenti” cui si fa riferimento nel ricorso e, soprattutto, perché sarebbero stati decisivi;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione di norme processuali e vizi di motivazione in relazione alla contestazione introdotta dalla Corte di Appello – dell’avere l’imputato omesso la tenuta della contabilità a partire dal 2015, è manifestamente infondato, posto che il capo d’imputazione prevedeva già la suddetta omissione anche con riguardo al periodo successivo all’anno 2014;
Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, lamentando la mancata esclusione del dolo generico, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate dalla Corte di merito (si veda pag. 4 in cui vengono indicati gli elementi in base ai quali è stato possibile ritenere l’imputato penalmente responsabile), è manifestamente infondato con riguardo all’elemento soggettivo, essendo sufficiente – ai fini dell’integrazione del delitto di bancarotta semplice – anche un comportamento colposo;
Rilevato che il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi processuali e vizi di motivazione in ordine alla negazione del beneficio di cui all’art. 131-bis cod. pen., è assolutamente generico, non potendosi ravvisare i motivi in base ai quali ritenere il ricorrente meritevole della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. D’altronde, la Corte di merito ha fatto riferimento al protrarsi della condotta dell’imputato, ostativo alla concessione del beneficio richiesto;
Considerato, infine, che il quinto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione (con termine di prescrizione al 21.12.2024) nell’ipotesi in cui l’udienza dinanzi a questa Corte fosse stata fissata successivamente alla suddetta data, è manifestamente infondato, in quanto l’udienza è stata celebrata precedentemente;
Dato atto che la non hanno pregio neppure le osservazioni difensive contenute nella memoria finale con la quale si chiede la rimessione del procedimento alla V sezione e si insiste per la declaratoria di prescrizione.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2024
Il consigliere estensore