Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta per Motivi Generici
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel sistema penale italiano, ma per avere una possibilità di successo, è fondamentale rispettare rigorosi requisiti di forma e sostanza. Un ricorso inammissibile è l’esito che ogni difensore teme, poiché comporta la fine del processo senza che la Corte esamini il merito delle questioni. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la reiterazione dei motivi possano portare a questa drastica conclusione.
I Fatti del Caso: Un Appello Contro la Condanna per Evasione
Il caso in esame riguarda un imputato condannato in primo grado e in appello per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. Non rassegnato alla decisione della Corte d’Appello, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a tre principali motivi di doglianza:
1. Una critica generica all’affermazione della sua responsabilità penale.
2. La richiesta di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
3. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Tuttavia, come vedremo, la struttura di questo ricorso si è rivelata fatale per le sorti processuali dell’imputato.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile Senza Appello
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici non sono nemmeno entrati nel vivo delle questioni sollevate, fermandosi a un’analisi preliminare dei motivi presentati. La Corte ha rilevato che le argomentazioni erano talmente carenti da non superare il primo vaglio di ammissibilità.
I Motivi dell’Inammissibilità: Genericità e Reiterazione
La Suprema Corte ha bocciato il ricorso per diverse ragioni. Innanzitutto, i motivi sono stati definiti “del tutto generici”, in quanto privi di qualsiasi riferimento specifico ai fatti concreti del processo. In pratica, l’imputato si era limitato a contestare la sentenza in modo astratto, senza spiegare dove e perché i giudici d’appello avessero sbagliato nella loro valutazione.
Inoltre, il primo e il terzo motivo (sulla responsabilità e sulle attenuanti) sono stati considerati “puramente reiterativi” di quelli già presentati in appello. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono semplicemente riproporre le stesse argomentazioni, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Infine, il secondo motivo, relativo alla particolare tenuità del fatto, è risultato essere una novità assoluta, mai proposta nel giudizio d’appello. Questo vizio procedurale ha reso anche tale doglianza immediatamente inammissibile.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio cardine del processo penale: il ricorso per Cassazione deve essere specifico e critico. Non basta lamentare un’ingiustizia; è necessario indicare con precisione il vizio di legge o il difetto logico della sentenza impugnata, confrontandosi punto per punto con la motivazione del giudice precedente. Un ricorso che si limita a ripetere le argomentazioni già respinte o che le formula in modo vago non adempie a questa funzione e viene, di conseguenza, dichiarato inammissibile. La Corte ha sottolineato come la mancanza di specificità renda impossibile il suo compito di controllo di legittimità.
Le Conclusioni
Le conseguenze pratiche di un ricorso inammissibile sono severe. La sentenza di condanna diventa definitiva e l’imputato non ha più alcuna possibilità di contestarla. Oltre a ciò, come stabilito dalla Corte, all’inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. A queste si aggiunge il versamento di una somma di denaro, in questo caso quantificata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria, come chiarito dalla Corte Costituzionale, è giustificata quando non si ravvisa un’assenza di colpa nel determinare la causa di inammissibilità. In sostanza, chi propone un ricorso palesemente infondato o proceduralmente scorretto deve farsi carico delle conseguenze economiche del suo operato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano del tutto generici, privi di riferimenti specifici ai fatti, e in parte erano una semplice ripetizione delle argomentazioni già presentate e respinte in appello. Un motivo, inoltre, era stato proposto per la prima volta in Cassazione.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono generici o reiterativi?
Significa che le argomentazioni non criticano specificamente la decisione impugnata, ma si limitano a contestazioni astratte (genericità) o a riproporre le stesse difese già esaminate e rigettate nel precedente grado di giudizio (reiterazione), senza confrontarsi con la motivazione della sentenza d’appello.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43053 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43053 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a AVOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 385, cod. pen..
Egli lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in punto di: 1) affermazione di responsabilità; 2) esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, cod. pen.); 3) diniego delle attenuanti generiche.
2. Il ricorso è inammissibile.
Si tratta di motivi del tutto generici, perché privi di qualsiasi riferimento al fatto in disamina. Il primo ed il terzo, inoltre, sono puramente reiterativi di quelli d’appello; mentre il secondo non risulta essere stato proposto in appello, neppure in sede di conclusioni finali.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 25 ottobre 2024.