Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Costa Cara
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un esempio lampante è il caso del ricorso inammissibile, una decisione che impedisce al giudice di esaminare le ragioni dell’appellante. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre uno spunto di riflessione cruciale sull’importanza della specificità dei motivi di ricorso, specialmente in materie complesse come la bancarotta fraudolenta.
I Fatti del Caso
Un imprenditore, condannato in primo grado per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale aggravata, si rivolgeva alla Corte d’Appello. Quest’ultima, pur riformando parzialmente la sentenza solo riguardo la durata delle pene accessorie, confermava la condanna nel resto. Non pago della decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. In particolare, sosteneva che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente giustificato il rigetto della sua richiesta di derubricare il reato da bancarotta fraudolenta a bancarotta semplice, fattispecie meno grave.
L’Analisi della Corte e la Sanzione del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella valutazione del motivo di ricorso come ‘generico’ e ‘non specifico’. Secondo i giudici, l’imprenditore non aveva formulato una critica puntuale e argomentata contro la sentenza d’appello. Al contrario, si era limitato a riproporre le stesse identiche ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.
La Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio fondamentale: il reato di bancarotta fraudolenta documentale non si configura solo quando la ricostruzione del patrimonio è resa totalmente impossibile dalla condotta dell’imputato, ma anche quando gli accertamenti degli organi fallimentari sono semplicemente ostacolati da difficoltà superabili solo con ‘particolare diligenza’. La difesa del ricorrente non aveva affrontato questo punto specifico della motivazione d’appello, rendendo il suo ricorso astratto e privo di mordente.
Le Motivazioni
La motivazione dell’inammissibilità si basa su un pilastro del diritto processuale: la necessità di una correlazione diretta tra le ragioni dell’impugnazione e quelle della decisione impugnata. L’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, prevede proprio l’inammissibilità quando mancano i motivi specifici. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione delle difese svolte in appello; deve, invece, instaurare un ‘dialogo’ critico con la sentenza di secondo grado, evidenziandone gli errori logici o giuridici. In assenza di questo confronto specifico, il ricorso perde la sua funzione e viene, giustamente, respinto senza un esame di merito.
Conclusioni
La decisione in commento è un monito per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. La redazione di un atto di ricorso richiede precisione, specificità e un’analisi approfondita della sentenza che si intende criticare. Limitarsi a ripetere argomenti già vagliati non solo è inutile, ma è anche controproducente. In questo caso, la genericità è costata al ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma a favore della Cassa delle ammende. Ciò dimostra come, nel processo penale, la forma sia sostanza e la superficialità nell’articolare le proprie difese possa portare a un esito sfavorevole e definitivo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘generico’. Il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza muovere critiche specifiche contro le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa si intende per motivo di ricorso ‘generico’?
Un motivo di ricorso è ‘generico’ quando manca una correlazione specifica tra le ragioni addotte dal ricorrente e la motivazione della decisione che si contesta. In pratica, non individua e critica puntualmente gli errori della sentenza, ma si limita a ripetere argomenti astratti o già trattati.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14297 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14297 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
-Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli del 27 marzo 2023 in parziale riforma della sentenza del Tribunale cittadino in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e bancarotta documentale aggravata, ha rideterminato la durata delle pene accessorie in misura pari alla pena inflitta, confermandola nel resto.
-Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 606 comma 1 lett. e) del cod. proc. pen. per assenza di motivazione in ordine alla richiesta di derubricazione del reato di bancarotta fraudolenta in bancarotta semplice (art. 217 R.D. 267/1942) – è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici ( pag. 5Iaddove la Corte territoriale sottolinea come il reato di bancarotta fraudolenta documentale sussiste non solo quando la ricostruzione del patrimonio risulta impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte di organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza ); invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.
-Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/01/2024