Ricorso inammissibile: La Cassazione chiarisce i limiti dell’appello
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del processo penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando i motivi presentati sono una semplice ripetizione di argomenti già valutati e respinti nei precedenti gradi di giudizio. La decisione offre spunti importanti sulla tecnica redazionale dei ricorsi e sui limiti del sindacato di legittimità sulla determinazione della pena.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di lesioni personali stradali gravi, previsto dall’art. 590-bis del codice penale. L’imputato, ritenuto responsabile dal Tribunale di primo grado, vedeva la sua posizione parzialmente riformata dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, pur confermando la colpevolezza, aveva ridotto la pena in virtù del bilanciamento tra le attenuanti generiche e le aggravanti contestate.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando una serie di presunte violazioni di legge e vizi di motivazione. Le sue censure riguardavano, tra le altre cose, la mancata applicazione di un’attenuante specifica, la valutazione di alcune testimonianze, il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti e l’eccessività della pena inflitta.
I Motivi del Ricorso e la decisione della Corte
L’appellante ha sollevato diverse questioni, tra cui:
* Violazione di specifiche norme del codice penale (artt. 590-bis, 62, 62-bis, 133 c.p.).
* Vizio di motivazione riguardo alla valutazione di prove testimoniali.
* Errata determinazione del trattamento sanzionatorio, ritenuto sproporzionato.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto che nessuno di questi motivi potesse trovare accoglimento, dichiarando il ricorso inammissibile nel suo complesso.
Le Motivazioni della Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi principali.
In primo luogo, ha qualificato i motivi del ricorso come meramente “riproduttivi”. Ciò significa che l’imputato si è limitato a ripresentare le stesse obiezioni già sollevate davanti alla Corte d’Appello, senza però confrontarsi specificamente con le risposte e le argomentazioni fornite da quest’ultima nella sua sentenza. In sede di legittimità, non è sufficiente ripetere le proprie ragioni; è necessario dimostrare perché la motivazione del giudice precedente sarebbe errata, illogica o in contrasto con la legge. La mancanza di questo confronto critico rende i motivi generici e, di conseguenza, inammissibili.
In secondo luogo, la Corte ha ribadito la sua consolidata giurisprudenza in materia di trattamento sanzionatorio. La determinazione della pena, ovvero la sua quantificazione concreta all’interno dei limiti edittali, rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Il giudizio della Cassazione su questo punto è estremamente limitato: può intervenire solo se la decisione è frutto di puro arbitrio o se la motivazione è palesemente illogica. Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse fornito una giustificazione adeguata e coerente per la pena inflitta, rendendo la censura infondata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda presentare un ricorso per Cassazione. La redazione dell’atto richiede una tecnica specifica e rigorosa. Non è una terza istanza di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti o riproporre le medesime difese. È indispensabile analizzare in profondità la sentenza impugnata e costruire motivi di ricorso che ne attacchino specificamente la logica e la coerenza giuridica. In caso contrario, il risultato sarà non solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice riproduzione di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. L’appellante non ha sviluppato un confronto specifico e critico con la motivazione della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione può modificare la pena decisa da un giudice di merito?
Generalmente no. La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La Corte di Cassazione può annullare la decisione solo se questa è frutto di arbitrio o se la motivazione a supporto è manifestamente illogica, circostanze non riscontrate nel caso in esame.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33284 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33284 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a POTENZA il 12/07/1975
avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Torino, parzialmente riformando la pronuncia emessa il 28 novembre 2023 dal Tribunale di Novara per avere, in ragione del bilanciamento delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, ridotto l pena, ha confermato l’affermazione di responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 590-bis, commi 1, 2 e 8 cod. pen.
Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione dell’art. 590-bis, comma 7, cod. pen, nonché vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenz dell’attenuante in oggetto ed omessa ed erronea valutazione dell’esame del teste COGNOME violazione dell’art. 62 n. 6 cod. pen., nonché relativo vizio motivazione ed omessa ed erronea valutazione dell’esame del teste COGNOME; violazione dell’art. 62-bis cod. pen. con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, nonché dell’art. 133 cod. pen. per l’irrogazione di una pena che si discosta d minimo edittale e per l’aumento della continuazione) non sono consentiti in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliat correttamente disattesi dalla Corte territoriale (per tutti i motivi si vedano i 4.1., 4.2 e 4.3. sent. impugnata), con motivazione rispetto alla quale il ricorre non opera alcun specifico confronto; deve, inoltre, essere ricordato che l determinazione del trattamento sanzionatorio, la quale è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, è incensurabile, qualora, come nel ca di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamen illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.