Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase cruciale che richiede rigore e precisione. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre l’occasione per approfondire il concetto di ricorso inammissibile, spiegando perché non basta avere ragione nel merito se non si rispettano le regole procedurali. L’ordinanza in esame evidenzia due errori classici che possono portare a una declaratoria di inammissibilità: la genericità dei motivi e la violazione della cosiddetta “catena devolutiva”.
Il Contesto Processuale
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva sollevato diverse censure sperando di ottenere una riforma della decisione a lui sfavorevole. Tuttavia, il suo percorso giudiziario si è interrotto bruscamente davanti alla Corte di Cassazione, che non è nemmeno entrata nel merito delle questioni sollevate.
La Decisione della Suprema Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma chiara ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che le ragioni dell’imputato fossero infondate, ma che il modo in cui sono state presentate non rispettava i requisiti tecnici previsti dal codice di procedura penale. La Corte ha individuato due vizi fondamentali che hanno minato l’intero atto di impugnazione.
Le Motivazioni: motivi generici e violazione della catena devolutiva
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi distinti, ciascuno relativo a specifici motivi di ricorso.
Il primo punto riguarda i primi due motivi di ricorso, con cui si contestavano la mancata applicazione dello stato di necessità (art. 54 c.p.) e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). La Cassazione ha bollato questi motivi come “meramente riproduttivi” di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito. In pratica, l’appellante non ha sviluppato una critica specifica e puntuale contro le argomentazioni della Corte d’Appello, ma si è limitato a ripetere le stesse difese. Questo comportamento rende i motivi “generici” e, di conseguenza, inammissibili.
Il secondo pilastro riguarda il terzo motivo di ricorso, relativo alla concessione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.). La Corte ha rilevato che questa doglianza non era mai stata sollevata nell’atto di appello. Introdurre una questione per la prima volta in Cassazione viola la “catena devolutiva”, ossia il principio per cui i giudici dell’impugnazione possono pronunciarsi solo sulle questioni già sottoposte al giudice del grado precedente. Sollevare un motivo “nuovo” in sede di legittimità è una violazione procedurale che viene sanzionata, come in questo caso, con l’inammissibilità.
Le Conclusioni: implicazioni pratiche della pronuncia
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque si appresti a redigere un ricorso per cassazione. La pronuncia di un ricorso inammissibile comporta conseguenze serie: la sentenza impugnata diventa definitiva, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, come nel caso di specie, al versamento di una somma non indifferente (tremila euro) alla Cassa delle ammende. La lezione è chiara: non è sufficiente lamentare un’ingiustizia, ma è indispensabile farlo con argomenti specifici, pertinenti e nel rispetto delle fasi processuali. La mera ripetizione di vecchie tesi o l’introduzione di nuovi argomenti fuori tempo massimo sono strategie destinate al fallimento davanti alla Suprema Corte.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi sono generici, ovvero si limitano a riproporre censure già esaminate senza una critica specifica alla sentenza impugnata, oppure se vengono sollevate questioni per la prima volta in sede di legittimità, violando la “catena devolutiva”.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono “generici”?
Significa che i motivi non contestano in modo specifico e puntuale le argomentazioni della sentenza che si sta appellando, ma si limitano a ripetere argomenti già presentati e respinti nei gradi di giudizio precedenti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La conseguenza principale è che la Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6434 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6434 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ERICE il 29/10/1992
avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i primi due motivi di ricorso, in relazione agli artt. 54 e 131 bis, cod. pen., sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito; si tratta perciò d motivi generici, perché non scanditi da specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sull’impossibilità di invocare la scriminante dello stato di necessità, in assenza degli elementi di attualità ed inevitabilità del pericolo; pagg. 3 e 4 sulle fondate ragioni per cui il fatto non è stato ritenuto di tenue entità e sulla congruità del trattamento sanzionatorio inflitto, non mitigabile ulteriormente per la carenza di elementi positivi ultronei apprezzabili in tal senso);
considerato che il terzo motivo (art. 62 bis e 133 cod. pen.) non risulta tra quelli dedotti con l’atto di appello, nel résumé della sentenza d’appello, che avrebbe dovuto essere oggetto di specifica contestazione, se non ritenuto corretto; il motivo pertanto deve ritenersi formulato per la prima volta in sede di legittimità, in violazione della catena devolutiva, sanzionata dall’inammissibilità ec art. 606, comma 3, cod. proc. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/01/2025