Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta Motivi Generici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e specificità. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, confermando la condanna e comportando ulteriori spese per il ricorrente. Questo caso, relativo a una condanna per lesioni personali aggravate, illustra i principi fondamentali che regolano l’accesso al giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il reato di lesioni personali aggravate dall’uso di un’arma, emessa dal Tribunale di primo grado. La decisione è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato ha quindi deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando principalmente due vizi di motivazione nella sentenza d’appello.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Suprema Corte ha esaminato attentamente i due motivi presentati dalla difesa, concludendo per la loro totale inammissibilità. La decisione si fonda su consolidati principi giurisprudenziali che definiscono i limiti e i requisiti di un valido ricorso per cassazione.
La Reiterazione dei Motivi d’Appello
Il primo motivo di ricorso lamentava un presunto vizio di motivazione. Tuttavia, la Corte ha osservato che le argomentazioni non erano altro che una pedissequa reiterazione di quelle già presentate e respinte nel giudizio d’appello. Secondo la giurisprudenza costante, un ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse questioni, ma deve svolgere una critica argomentata e specifica proprio contro le ragioni della sentenza impugnata. In mancanza di ciò, il motivo è considerato non specifico, ma solo apparente, e quindi inammissibile.
La Richiesta delle Attenuanti Generiche e il Ricorso Inammissibile
Anche il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha ribadito che i motivi di ricorso devono avere una correlazione diretta e precisa con la motivazione del provvedimento impugnato. Nel negare le attenuanti, il giudice di merito non è obbligato a considerare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma può limitarsi a valorizzare quelli ritenuti decisivi. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione coerente con questo standard, rendendo il motivo di ricorso privo di fondamento specifico.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni dell’ordinanza si basano su un principio cardine della procedura penale: la funzione del ricorso per cassazione. Questo strumento non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma un controllo sulla legittimità e sulla coerenza logica della decisione impugnata. Pertanto, i motivi devono attaccare specificamente la struttura argomentativa della sentenza di secondo grado. Riproporre semplicemente le difese già respinte significa ignorare la funzione tipica del giudizio di legittimità, trasformando il ricorso in un atto meramente dilatorio e, di conseguenza, inammissibile. La Corte ha citato numerose sentenze a sostegno di questo orientamento, incluse le Sezioni Unite, che hanno fissato i paletti per la specificità dei motivi di ricorso.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione ribadisce una lezione fondamentale per chi intende adire la Corte di Cassazione: la preparazione del ricorso deve essere meticolosa. È essenziale abbandonare le argomentazioni già disattese nei gradi di merito e concentrarsi su una critica mirata e tecnica della sentenza d’appello. Un ricorso inammissibile non solo porta alla conferma della condanna, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna al pagamento di tremila euro. Questa pronuncia serve da monito: la via della Cassazione è stretta e richiede un approccio difensivo rigoroso e pertinente.
Quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici, si limitano a ripetere argomenti già respinti nei gradi precedenti e non contengono una critica specifica e argomentata contro le ragioni della sentenza impugnata.
È sufficiente riproporre gli stessi argomenti dell’appello per un ricorso in Cassazione?
No, non è sufficiente. La Corte di Cassazione richiede che il ricorso assolva alla sua funzione tipica, che è quella di criticare in modo specifico la sentenza di secondo grado. La mera riproposizione di argomenti già disattesi rende il motivo solo apparente e quindi inammissibile.
Come deve motivare il giudice il diniego delle attenuanti generiche?
Il giudice, nel negare le circostanze attenuanti generiche, non è obbligato a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma può legittimamente limitarsi a fare riferimento a quelli che ritiene decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8130 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8130 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MARSALA il 10/10/1978
avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 34805/2024 -Udienza del 29 gennaio 2025- Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo di conferma della condanna inflittagli dal Tribunale di Marsala per il reato di lesioni personali aggravate dall’uso di arma.
Considerato che il primo motivo di ricorso – con cui si lamenta vizio di motivazione – è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pagg. 2 e della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838).
Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione in relazione alla negazione delle circostanze attenuanti generiche – è inammissibile dal momento che viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di rico per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823); ragioni esplicitate a pag. 3 della sentenza impugnata in termini conferenti con lo standard motivazionale delineato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comu rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al ver ..” —Wi l<rD nento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. t025 Così deciso il 29 gennaio