Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 367 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 367 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NARDO’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Monza, ha riqualificato il delitto ascritto all’imputato nella fattispecie di bancarotta semplice e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio inflitto allo stesso;
Considerato che l’unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia l’erronea applicazione della legge penale nonché l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della sussistenza di una causa di forza maggiore ex art. 45 cod. pen., oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da rnere doglianze in punto di fatto, e a essere generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.’ è indeducibile in quanto fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito. Ne deriva, invero, che sono aspecifici e soltanto apparenti i motivi che omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01), poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentatìvo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;
Considerato, invero, che l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla corte di legittimità limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argornen’oativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e che, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P, Q. M.
DiJilara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.