Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41786 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41786 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Caltagirone il DATA_NASCITA NOME COGNOME nati in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/05/2025 della Corte di Appello di Catania
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria della Sostituta procuratrice generale NOME COGNOME che ha chiesto che la Corte di RAGIONE_SOCIALEzione rigetti il ricorso di COGNOME NOME e dichiari inammissibile il ricorso di NOME COGNOME.;
letta la memoria del difensore del COGNOME, AVV_NOTAIO del foro di Catania, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata ; letta la memoria del difensore del COGNOME, AVV_NOTAIO del foro di Catania, che ha concluso , in accoglimento del ricorso, per l’annullamento della sentenza impugnata.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 27/05/2025 la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Caltagirone in data 26/05/2022, ha rideterminato le pene inflitte agli imputati appellanti NOME
COGNOME e NOME, in relazione – il solo COGNOME – al reato di tentata rapina aggravata di cui al capo A e -entrambi – di lesioni personali in concorso (capo B); ha assolto gli stessi dal reato di cui al capo C (art. 339 cod. pen.), concedendo al COGNOME la sospensione condizionale della pena.
Avverso la sentenza di appello propongono ricorso entrambi gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia.
Nell’interesse di NOME COGNOME si eccepisce l’erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione nella valutazione RAGIONE_SOCIALE prove e, in particolare, RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni della persona offesa, da ritenersi inattendibili e contraddette da altre testimonianze (in particolare del teste COGNOME), con ingiustificata conclusione di colpevolezza rispetto al coimputato NOME, assolto per il tentativo di rapina ; l’omessa valutazione della richiesta di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche; la mancata riqualificazione del tentativo di rapina in tentato furto con strappo, atteso che la violenza era stata esercitata sul marsupio indossato a tracolla dalla vittima.
Nell’interesse di NOME si eccepisce il vizio di motivazione circa il rigetto della richiesta di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE attenuanti ex art. 62bis cod. pen.; l’applicazione dell’aggravante RAGIONE_SOCIALE più persone riunite, senza descrizione di una condotta diversa da quella concorsuale; l’entità della pena, superiore al minimo edittale, senza adeguata motivazione sul punto.
2.1. Con memorie difensive del 18 e del 19 novembre 2025, i difensori degli imputati hanno insistito nei motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento .
I ricorsi sono inammissibili perché presentati per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondati.
Circa il primo motivo di ricorso del COGNOME va richiamato l’insegnamento RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite in base al quale i n tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca -come nel caso di specie -la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità RAGIONE_SOCIALE doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima
disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza RAGIONE_SOCIALE norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 -04).
Quanto al vizio di motivazione, va ribadito che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza RAGIONE_SOCIALE motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018 -01).
Nell’ipotesi in esame, il ricorrente , nonostante la conferma della condanna per la tentata rapina, si è limitato in termini del tutto generici a sostenere l’inattendibilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni della persona offesa e a richiamare il contenuto di una testimonianza, senza indicare profili di travisamento nei termini indicati. Al contrario, la corte territoriale ha ricostruito la condotta delittuosa attraverso il narrato della vittima, ritenuto lineare e privo di contraddizioni, richiamando il verbale di sommarie informazioni rese da NOME COGNOME il 17 novembre 2018; ha evidenziato, in particolare, che l’azione violenta fu rivolta nei confronti di quest’ultimo e che il COGNOME non riuscì ad impossessarsi del borsello solo per la resistenza della vittima (pagine 7 e 8 della sentenza impugnata), sì che anche la qualificazione della fattispecie in termini di tentata rapina risulta corretta.
Circa l’omessa motivazione in ordine alle attenuanti generiche, il ricorrente non indica gli elementi positivi che la corte di merito avrebbe dovuto apprezzare ai fini dell’accoglimento della richiesta, limitandosi anche in questo caso ad una censura generica, priva di confronto con le considerazioni negative sulla personalità di entrambi gli imputati ( ‘i precedenti, la proditorietà della aggressione perpetrata e la futilità della stessa’ pag. 8).
5. Il ricorso del COGNOME è parimenti inammissibile.
Il diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche è stato motivato con precisi riferimenti alla situazione personale del ricorrente e alle modalità della condotta delittuosa.
Il motivo relativo all’aggravante RAGIONE_SOCIALE più persone riunite è estraneo all’appello e proposto per la prima volta in cassazione (non possono essere sollevate davanti al giudice di legittimità questioni sulle quali il giudice di appello non si sia pronunciato, perché non devolute alla sua cognizione).
I rilievi sulla pena, peraltro contenuta, risultano generici.
Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento ed al pagamento a favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma il 26 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME