Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non entra nel Merito
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 14467/2024 offre un chiaro esempio delle ragioni che portano a dichiarare un ricorso inammissibile, chiudendo le porte a un’ulteriore discussione del caso. La vicenda riguarda un imputato condannato in appello che ha tentato di portare le sue ragioni davanti alla Suprema Corte, ma i cui motivi di ricorso sono stati giudicati non idonei a superare il vaglio di ammissibilità. Analizziamo la decisione per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e i requisiti fondamentali di un ricorso in Cassazione.
I Fatti del Processo
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di Trieste per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. 570 cod. pen., decideva di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione. I motivi del suo ricorso erano molteplici e toccavano diversi aspetti della vicenda processuale:
1. La presunta mancata conoscenza del processo, legata a una omessa dichiarazione formale di assenza.
2. Contestazioni sul giudizio di responsabilità, in particolare sulla prova della sua partecipazione al reato.
3. Il mancato riconoscimento dell’attenuante della minima partecipazione al fatto (art. 114 c.p.).
4. La mancata sostituzione della pena detentiva.
L’imputato, attraverso la sua difesa, cercava di scardinare la decisione dei giudici di merito su più fronti, sperando in un annullamento della condanna.
Le Ragioni del Ricorso Inammissibile in Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e li ha rigettati tutti, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che delimitano nettamente le competenze del giudice di legittimità rispetto a quelli di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
La Prova della Conoscenza del Processo
Il primo motivo, relativo alla presunta ignoranza del processo, è stato liquidato rapidamente. I giudici hanno sottolineato che l’imputato aveva conferito una procura speciale al proprio difensore per la celebrazione del processo con il rito del giudizio abbreviato. Questo atto, secondo la Corte, è una prova inconfutabile della piena conoscenza del procedimento a suo carico, rendendo irrilevante qualsiasi vizio formale sulla dichiarazione di assenza.
Genericità dei Motivi e Divieto di Rivalutazione dei Fatti
Gli altri motivi, relativi alla responsabilità penale e al riconoscimento delle attenuanti, sono stati considerati inammissibili per due ragioni principali. In primo luogo, sono stati definiti ‘generici’, in quanto la difesa non ha articolato una critica specifica e puntuale contro la motivazione della sentenza d’appello. In sostanza, non è sufficiente lamentare un errore, ma è necessario spiegare perché la decisione impugnata sarebbe illogica o giuridicamente errata.
In secondo luogo, e questo è il punto cruciale, i motivi miravano a sollecitare una nuova e diversa valutazione delle prove. La difesa, infatti, chiedeva alla Cassazione di riconsiderare i fatti e di giungere a una ricostruzione diversa da quella operata dai giudici di merito. Questo tipo di richiesta è preclusa in sede di legittimità. La Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si riesamina il fatto, ma un organo che controlla la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte, con una motivazione sintetica ma incisiva, ha ribadito i suoi principi guida. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, al di là degli aspetti formali, tentava di trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo giudizio di merito. La Corte ha spiegato che i motivi erano ‘generici’ perché non si confrontavano realmente con le argomentazioni della sentenza impugnata e ‘fattuali’ perché chiedevano una riconsiderazione delle prove, compito che esula dalle sue competenze.
Anche l’ultimo motivo, relativo al diniego dei benefici di legge, è stato respinto perché la Corte d’Appello aveva già fornito una spiegazione adeguata delle ragioni del suo diniego, e il ricorso non aveva evidenziato vizi logici o giuridici in tale spiegazione.
Conclusioni
La conseguenza della dichiarazione di inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rappresenta un monito importante: il ricorso per cassazione deve essere redatto con rigore tecnico, concentrandosi su vizi di legittimità (violazione di legge o vizi di motivazione) e non può mai diventare un pretesto per chiedere ai giudici supremi di rivalutare i fatti. La conoscenza del processo, comprovata da atti come la procura speciale per un rito alternativo, neutralizza ogni doglianza sulla presunta assenza inconsapevole dell’imputato.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici, non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, oppure quando sono volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una ricostruzione dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità.
La nomina di un avvocato con procura speciale dimostra la conoscenza del processo da parte dell’imputato?
Sì, la Corte ha stabilito che il conferimento di una procura speciale per la celebrazione del processo con il rito del giudizio abbreviato è una prova sufficiente e inconfutabile della conoscenza del procedimento da parte dell’imputato, rendendo infondata ogni contestazione in merito.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti di un caso?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, ma non può riesaminare le prove o fornire una diversa ricostruzione dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14467 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14467 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME 31 DATA_NASCITA nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. cod. pen.) e la articolata memoria;
Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla omessa dichiarazione di assenza e alla conoscenz del processo da parte dell’imputato, al giudizio di responsabilità e, in particolare, alla prova compartecipazione criminosa, al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., alla mancata sostituzione della pena;
Ritenuto il primo motivo inammissibile, atteso che, al di là della formale dichiarazione assenza, la conoscenza del processo da parte dell’imputato è comprovata dal suo conferimento della procura speciale per la celebrazione del processo nelle forme del giudizio abbreviato;
Ritenuti i residui motivi inammissibili perché, da una parte, generici, non essendo sta dedotto alcunchè rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta, e, dall’altra, perché volti a sollecitare una diversa valutazione delle pro sostanzialmente, una diversa e non consentita ricostruzione fattuale;
Ritenuto inammissibile anche l’ultimo motivo di ricorso, avendo la Corte spiegato le ragion per cui nella specie non fossero riconoscibili gli invocati benefici (cfr., pag. 5 sen impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.