Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4671 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4671 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
Ord. n. sez. 1306/2026
CC – 27/01/2026
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME, nato a BARI il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 06/06/2024 della Corte d’appello di Bari; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, rilevato che il primo motivo di ricorso contesta la dichiarazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità ex art. 628 cod. pen., non Ł manifestamente infondato in quanto la censura Ł priva di specificità, risolvendosi in deduzioni generiche e non supportate da ragioni di diritto o elementi di fatto idonei a sostenere le richieste formulate;
che , inoltre, il motivo non Ł proponibile in sede di legittimità, poichØ tende a ottenere una nuova e non consentita ricostruzione del fatto sulla base di criteri valutativi diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione immune da vizi logici e giuridici (cfr. pagg. 6 e 7), ha chiaramente illustrato le ragioni del proprio convincimento;
che , del resto, esula dai poteri della Corte di cassazione procedere a una rivalutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo tale attività riservata in via esclusiva al giudice di merito (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
considerato che il secondo motivo di ricorso contesta il mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante, Ł parimenti infondato; atteso che la Corte territoriale ha esposto una motivazione esente da illogicità (pagg. 7 e 8), in conformità al principio secondo cui il giudice di merito, nel negare la prevalenza delle attenuanti generiche, non Ł tenuto a considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati, essendo sufficiente richiamare quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, con implicito superamento di tutti gli altri;
ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 27/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME