Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Conduce alla Condanna
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire un tema cruciale del processo penale: i requisiti di ammissibilità del ricorso. Quando un ricorso inammissibile viene presentato, la Corte non entra nemmeno nel merito della questione, rigettando l’istanza e condannando il ricorrente al pagamento delle spese. Analizziamo insieme un caso concreto per capire perché la specificità dei motivi è fondamentale.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza della Corte d’Appello che confermava la responsabilità penale di un imputato. L’imputato, insieme a un’altra persona, era stato accusato di aver ricevuto un bene di provenienza illecita e di aver successivamente richiesto un compenso alla vittima per la sua restituzione. Insoddisfatto della decisione di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando diversi vizi nella motivazione della sentenza.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Cassazione
L’imputato ha basato il suo ricorso su tre principali censure, tutte respinte dalla Suprema Corte perché ritenute generiche o manifestamente infondate.
Primo Motivo: La Particolare Tenuità del Fatto
Il ricorrente chiedeva l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale. Sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato, valorizzando elementi che, a suo dire, erano riferibili solo alla coimputata. La Cassazione ha bollato questa censura come generica, poiché non si confrontava con la reale motivazione della Corte territoriale. Quest’ultima, infatti, aveva correttamente basato la sua decisione sulla gravità della condotta complessiva dei due imputati, che avevano agito in concorso chiedendo un ‘riscatto’ per il bene sottratto.
Secondo Motivo del ricorso inammissibile: Le Attenuanti
La seconda critica riguardava il mancato riconoscimento di due attenuanti: quella del danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.) e quella prevista per i casi di ricettazione di particolare tenuità (art. 648 c.p.). La Corte ha rilevato che, in realtà, l’attenuante speciale per la ricettazione era già stata concessa. Per quanto riguarda l’altra, la sua esclusione era stata motivata in modo adeguato, considerando il danno concreto subito dalla persona offesa. Il motivo è stato quindi giudicato in parte infondato e in parte generico.
Terzo Motivo: Le Attenuanti Generiche
Infine, il ricorrente si doleva del diniego delle attenuanti generiche. Anche in questo caso, la Cassazione ha ritenuto la censura generica. La Corte d’Appello aveva infatti spiegato di non aver ravvisato elementi positivi idonei a giustificarne la concessione. Il ricorrente, nel suo atto, non ha mosso una critica specifica e pertinente a questa argomentazione, rendendo di fatto il suo ricorso inammissibile anche su questo punto.
Le Motivazioni della Corte
La decisione della Cassazione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: il ricorso non può essere una mera riproposizione delle proprie tesi difensive, ma deve consistere in una critica puntuale e specifica della motivazione della sentenza impugnata. In tutti e tre i motivi esaminati, il ricorrente non è riuscito a ‘dialogare’ con le ragioni esposte dalla Corte d’Appello, limitandosi a presentare censure astratte o a ripetere argomenti già vagliati e respinti. Questo vizio procedurale, definito ‘genericità del ricorso’, impedisce alla Suprema Corte di valutare la fondatezza delle doglianze e ne determina, come in questo caso, la declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario: la forma è sostanza. Un ricorso, per avere una speranza di successo, deve essere redatto in modo specifico, analizzando criticamente ogni passaggio logico-giuridico della decisione contestata. Le censure vaghe, astratte o ripetitive sono destinate a scontrarsi con una dichiarazione di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La precisione e la pertinenza non sono solo un vezzo stilistico, ma il requisito essenziale per accedere a un esame nel merito da parte del giudice di legittimità.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è dichiarato inammissibile per genericità quando i motivi presentati non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, ma si limitano a riproporre le stesse tesi difensive già esaminate o a formulare critiche vaghe che non colgono la ratio decidendi del provvedimento.
Cosa valuta il giudice per escludere la non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Il giudice valuta la gravità complessiva della condotta, comprese le modalità dell’azione e le sue conseguenze. Nel caso di specie, la richiesta di un compenso alla vittima per la restituzione di un bene sottratto è stata considerata un elemento di gravità tale da escludere la particolare tenuità del fatto.
La Corte di Cassazione può riesaminare il merito delle decisioni prese dai giudici precedenti?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti, ma controllare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria. Per questo motivo, le censure che si limitano a proporre una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30910 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30910 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod.pen. poiché avrebbe valorizzato elementi riferibili alla coimputata, è generico poiché non si confronta con la motivazione resa dalla Corte che ha correttamente valorizzato la gravità della condotta posta in essere in concorso dai due imputati, i quali avevano richiesto un compenso alla persona offesa per la restituzione del bene sottrattogli e pervenuto nella loro disponibilità, e reitera censure di merito non consentite in questa sede, cui la Corte di appello ha fornito ampia ed esaustiva risposta ;
che la seconda censura relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 62 n.4 cod.pen. e 648 comma 2 (oggi 4) cod.pen. e alla contraddittorietà della motivazione in ordine al valore del bene ricettato è in parte manifestamente infondata poiché l’attenuante speciale di cui all’art. 648 cod.pen. è stata riconosciuta e in parte generica poiché non si confronta con la motivazione della Corte che ha già riconosciuto il fatto di particolare tenuità e ha escluso l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod.pen., valutando anche il danno cagionato in concreto alla persona offesa;
che la terza censura in ordine al diniego delle attenuanti generiche è generica poiché la Corte ha rilevato l’assenza di elementi idonei a giustificarle e, a prescindere dalle considerazioni sul viaggio in Tunisia, tale argomentazione non viene fatta oggetto di specifica censura da parte del ricorrente;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 giugno 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente