Ricorso Inammissibile: la Cassazione e i Limiti del Giudizio
Quando un imputato decide di portare il proprio caso fino all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, deve essere consapevole dei rigidi paletti procedurali che ne regolano l’accesso. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come un’impugnazione mal formulata possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, chiudendo definitivamente la vicenda processuale. Questo concetto è fondamentale per comprendere la funzione della Suprema Corte, che non è un terzo grado di merito, ma un giudice della legittimità delle decisioni precedenti. Analizziamo il caso per capire quali errori evitare.
I Fatti del Processo
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di Brescia per il reato previsto dall’art. 493-ter del codice penale (indebito utilizzo di carte di pagamento), ha proposto ricorso in Cassazione affidandosi a due motivi principali:
1. Erronea valutazione della prova: Si contestava la correttezza dell’identificazione dell’imputato, ritenendo che i giudici di merito avessero sbagliato a valutare le prove a disposizione (nello specifico, dei fotogrammi).
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Si lamentava il fatto che la Corte d’Appello non avesse concesso una riduzione di pena, nonostante gli elementi a favore dell’imputato.
Entrambi i motivi, tuttavia, sono stati ritenuti inammissibili dalla Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione, sebbene drastica, è una diretta conseguenza della natura stessa del giudizio di legittimità.
Le Motivazioni: Analisi del Ricorso Inammissibile
La Corte ha spiegato in modo dettagliato perché nessuno dei due motivi potesse trovare accoglimento, fornendo importanti chiarimenti sulla tecnica di redazione di un ricorso in Cassazione.
Il Primo Motivo: la Trappola della Reiterazione
Il primo punto, relativo all’identificazione dell’imputato, è stato giudicato inammissibile perché si risolveva in una “pedissequa reiterazione” di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello. In altre parole, la difesa si è limitata a riproporre le stesse obiezioni, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la logica giuridica della sentenza impugnata. La Cassazione ha ribadito che il suo compito non è rivalutare le prove (come i fotogrammi), ma verificare se il giudice di merito abbia motivato la sua decisione in modo corretto e non contraddittorio. Un ricorso che chiede semplicemente di “rivedere i fatti” è considerato non specifico e solo “apparente”, quindi destinato all’inammissibilità.
Il Secondo Motivo: la Discrezionalità del Giudice sulle Attenuanti
Anche il secondo motivo, sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha richiamato un principio consolidato: la concessione o il diniego delle attenuanti generiche è una valutazione ampiamente discrezionale del giudice di merito. In sede di legittimità, tale decisione può essere censurata solo se la motivazione è palesemente illogica o contraddittoria. Inoltre, la Corte ha sottolineato che il giudice non è tenuto a esaminare e confutare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole; è sufficiente che indichi le ragioni decisive che lo hanno portato a negare il beneficio, implicitamente superando tutte le altre argomentazioni.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. Le lezioni che possiamo trarre sono due:
1. Specificità dei motivi: Il ricorso non può essere una semplice riproposizione delle difese svolte nei gradi precedenti. Deve, invece, individuare con precisione i vizi logico-giuridici della sentenza impugnata.
2. Rispetto dei limiti del giudizio di legittimità: Non si può chiedere alla Cassazione di riesaminare i fatti o di sostituire la propria valutazione a quella, non palesemente illogica, del giudice di merito. Un ricorso inammissibile non solo porta al rigetto della domanda, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, con la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici. Il primo motivo era una semplice ripetizione di argomenti già respinti in appello, senza una critica specifica alla sentenza. Il secondo contestava una decisione discrezionale del giudice (la negazione delle attenuanti generiche) senza dimostrare una manifesta illogicità nella sua motivazione.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove come i fotogrammi?
No. Sulla base di questa ordinanza, la Corte di Cassazione non agisce come un terzo grado di giudizio per riesaminare i fatti o le prove, come i fotogrammi. Il suo ruolo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza precedente.
Il giudice deve sempre motivare nel dettaglio perché nega le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte, non è necessario che il giudice analizzi ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che la sua motivazione si basi sugli elementi ritenuti decisivi o più rilevanti per giustificare il diniego, superando così implicitamente tutte le altre argomentazioni delle parti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26019 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26019 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TERMINI IMERESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 493ter cod. pen. in particolare lamentando l’erronea valutazione della prova relativa all’individuazione dell’imputato, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 4 (ove si richiama la diretta visione dei fotogrammi), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024
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