Ricorso Inammissibile: L’Analisi della Cassazione sui Motivi Generici
Quando un procedimento giudiziario giunge al suo ultimo grado, la Corte di Cassazione, le regole del gioco cambiano. Non si tratta più di un nuovo processo, ma di un controllo sulla corretta applicazione della legge. Una recente ordinanza chiarisce perfettamente perché molti ricorsi finiscono con una declaratoria di ricorso inammissibile, evidenziando l’importanza di presentare motivi specifici e non contestazioni generiche. Questo caso offre una lezione fondamentale sui limiti del sindacato di legittimità e sulla discrezionalità del giudice di merito.
I Fatti del Caso: L’Appello contro la Sentenza di Secondo Grado
La vicenda ha origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente basava la sua impugnazione su tre critiche principali:
1. Il trattamento sanzionatorio: si lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione nella determinazione della pena, ritenuta eccessiva.
2. Il giudizio di responsabilità: si contestava la correttezza della motivazione con cui i giudici d’appello avevano confermato la sua colpevolezza.
3. La comparazione delle circostanze: si criticava il modo in cui erano state bilanciate le circostanze aggravanti e quelle attenuanti.
In sostanza, l’imputato chiedeva alla Corte di Cassazione di rivalutare decisioni che, come vedremo, sono considerate tipiche del giudizio di merito.
La Decisione della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha esaminato i tre motivi e li ha respinti tutti, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che definiscono nettamente i confini del giudizio di legittimità.
La Pena è Discrezionalità del Giudice
Sul primo punto, la Corte ha ribadito che la graduazione della pena, inclusi gli aumenti e le diminuzioni per le circostanze, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Questo potere deve essere esercitato seguendo i criteri degli articoli 132 e 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del reo). La Cassazione può intervenire solo se la motivazione è assente, palesemente illogica o contraddittoria, cosa che nel caso di specie non è stata riscontrata. Il giudice d’appello aveva fornito una motivazione congrua.
Motivi Generici e Ripetitivi
Il secondo motivo è stato giudicato generico. Il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione, per essere valido, deve contenere critiche specifiche alla sentenza impugnata, evidenziando precisi errori di diritto, e non può essere una semplice ripetizione di difese già valutate.
La Comparazione delle Circostanze non è Sindacabile
Anche l’ultimo motivo è stato rigettato. La Corte ha spiegato che il giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto è una valutazione discrezionale tipica del merito. Non è consentito contestarla in sede di legittimità, a meno che non sia il frutto di un mero arbitrio o di un ragionamento illogico. Citando una precedente sentenza delle Sezioni Unite, la Corte ha confermato che, se la motivazione del giudice è sufficiente, la sua conclusione è incensurabile.
Le Motivazioni Giuridiche della Decisione
Le motivazioni della Corte si radicano nel principio fondamentale della distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il ruolo della Cassazione non è quello di riesaminare i fatti per una terza volta, ma di garantire l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge. Il ricorso inammissibile è la sanzione processuale per chi tenta di trasformare la Cassazione in un terzo grado di merito.
La decisione si appoggia su due pilastri:
1. La discrezionalità del giudice di merito: su aspetti come la determinazione della pena e il bilanciamento delle circostanze, il giudice ha un margine di valutazione che la Cassazione rispetta, limitandosi a un controllo sulla logicità della motivazione.
2. La specificità dei motivi di ricorso: il ricorso deve essere un dialogo critico con la sentenza impugnata, non un monologo che ignora le ragioni già espresse dai giudici precedenti. La genericità e la ripetitività rendono l’atto inidoneo a innescare un vero controllo di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chi intende impugnare una sentenza penale in Cassazione. Le implicazioni pratiche sono chiare: non basta essere insoddisfatti della decisione di secondo grado. È necessario individuare vizi di legge specifici o difetti di motivazione gravi e manifesti. Lamentele generiche sulla severità della pena o sul modo in cui il giudice ha valutato le prove sono destinate all’insuccesso. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma a favore della Cassa delle ammende, un costo che funge da deterrente contro impugnazioni presentate senza una solida base giuridica.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono generici, si limitano a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti, oppure contestano valutazioni discrezionali del giudice di merito (come la quantificazione della pena) senza dimostrare un’assoluta illogicità o mancanza di motivazione.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa dal giudice?
No, di norma non è possibile. La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione a supporto di tale decisione è completamente assente, palesemente illogica o contraddittoria, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Le conseguenze sono duplici: la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10016 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10016 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo, con cui si contesta – in modo, peraltro, generico – la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al trattament sanzioNOMErio, è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che, nella specie l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevant (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata);
rilevato che il secondo motivo, con cui si lamenta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifico (si vedano pagg. 3-8);
considerato che l’ultimo motivo di ricorso, con cui si contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto d mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931);
che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 8 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili;
osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso, il 23 gennaio 2024
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Il Cons GLYPH Estensore
Il Presidente