Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non entra nel merito
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti nel processo penale: la Corte di Cassazione, senza entrare nel cuore della questione, respinge l’appello perché non rispetta i requisiti di legge. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quali siano i limiti del giudizio di legittimità e l’importanza di formulare un ricorso in modo tecnicamente ineccepibile. Il caso analizzato riguarda un individuo condannato in Appello che ha visto la sua impugnazione respinta per due motivi principali: aver contestato una valutazione discrezionale del giudice e aver presentato un motivo di doglianza troppo vago.
I fatti del processo e i motivi del ricorso
L’imputato, condannato dalla Corte di Appello di Napoli per i reati di rapina e lesioni personali, ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due argomentazioni principali.
In primo luogo, ha contestato il cosiddetto ‘giudizio di comparazione delle circostanze’. In pratica, lamentava che i giudici non avessero concesso le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, ritenendole solo equivalenti alle aggravanti contestate e non prevalenti. Questo, a suo dire, aveva portato a una pena ingiustamente severa.
In secondo luogo, ha criticato la motivazione della sentenza di condanna, sostenendo che non fosse corretta nel dichiarare la sua responsabilità per i reati ascritti.
Il ricorso inammissibile sulla valutazione delle circostanze
La Corte di Cassazione ha immediatamente dichiarato il primo motivo di ricorso non solo inammissibile, ma anche ‘manifestamente infondato’. La ragione è un principio cardine del nostro sistema giudiziario: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità.
La valutazione e la comparazione delle circostanze attenuanti e aggravanti sono attività tipiche del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Si tratta di una valutazione discrezionale, che tiene conto di tutti gli elementi del caso concreto per adeguare la pena. La Corte di Cassazione, quale giudice di legittimità, non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Il suo compito è solo verificare che la decisione non sia frutto di un ragionamento palesemente illogico, arbitrario o privo di motivazione.
Citando una nota sentenza delle Sezioni Unite (n. 10713/2010), la Corte ha ribadito che è sufficiente che il giudice di merito motivi la sua scelta (in questo caso, l’equivalenza tra le circostanze) come la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena. Pertanto, la decisione della Corte d’Appello è stata ritenuta ‘incensurabile’.
La genericità del secondo motivo di ricorso
Anche il secondo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile, ma per una ragione diversa: la sua genericità e indeterminatezza. L’articolo 581 del codice di procedura penale stabilisce requisiti precisi per la presentazione di un’impugnazione. In particolare, il ricorrente deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua richiesta.
Nel caso di specie, l’imputato si è limitato a contestare la correttezza della motivazione della sentenza di condanna senza però indicare quali fossero gli elementi specifici su cui si basava la sua critica. Una censura così formulata non permette al giudice dell’impugnazione di individuare i punti controversi della decisione e di esercitare il proprio controllo. Di fronte a una motivazione della Corte d’Appello ritenuta logicamente corretta, un’impugnazione generica non può che essere respinta.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha motivato la sua decisione sulla base di due principi fondamentali della procedura penale. Primo: la netta separazione tra il giudizio di merito, che valuta i fatti e le prove, e il giudizio di legittimità, che controlla la corretta applicazione della legge. La ponderazione delle circostanze attenuanti rientra nel primo ambito ed è insindacabile in Cassazione se la motivazione è logica e sufficiente. Secondo: il principio di specificità dei motivi di ricorso. Un’impugnazione deve essere precisa e dettagliata per consentire alla Corte di svolgere il proprio ruolo di controllo. Un motivo vago e generico non assolve a questa funzione e rende, di conseguenza, il ricorso inammissibile.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito sull’importanza della tecnica processuale. Per avere una possibilità di successo in Cassazione, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia percepita. È necessario articolare le proprie doglianze in motivi specifici, pertinenti e conformi ai limiti del giudizio di legittimità. Un ricorso inammissibile non solo chiude definitivamente la porta a una revisione della condanna, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché la Cassazione non può modificare la valutazione sulle circostanze attenuanti?
La valutazione e il bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti sono un’attività discrezionale del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Corte di Cassazione interviene solo se la decisione è manifestamente illogica, arbitraria o priva di motivazione, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente.
Cosa rende un motivo di ricorso ‘generico’ e quindi inammissibile?
Un motivo di ricorso è generico quando non indica in modo specifico gli elementi della sentenza che si contestano e le ragioni giuridiche della critica. Secondo l’art. 581 c.p.p., il ricorso deve essere dettagliato per permettere al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio controllo; in assenza di tale specificità, è inammissibile.
Quali sono le conseguenze pratiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non esamina il caso nel merito. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3974 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3974 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a COGNOME il 04/08/2004
avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME COGNOME ritenuto che il primo motivo dì ricorso, con il quale si contesta il giudizio di comp fra opposte circostanze, ergo la mancata concessione delle circostanze attenuanti generic nella massima estensione, con giudizio di prevalenza, non è consentito in sede di le ed è, altresì, manifestamente infondato – implicando una valutazione discrezionale t giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovend quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, sì sia limitata a ritenerl a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25 COGNOME, Rv. 245931);
che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito a pag. 6 sono, p incensurabili;
che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della mo posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. pen., è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formu consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conda ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 22 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente