Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Entra nel Merito
Il ricorso per Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, ma per accedervi è necessario rispettare requisiti formali e sostanziali molto stringenti. Un esempio chiaro ci viene fornito da una recente ordinanza, che ha dichiarato un ricorso inammissibile per la genericità dei motivi e per il mancato rispetto dei termini procedurali. Questa decisione sottolinea l’importanza di una difesa tecnica precisa e tempestiva.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità. La condanna si basava su un solido quadro probatorio raccolto durante le indagini, che includeva gli accertamenti della squadra mobile, le dichiarazioni degli acquirenti e il materiale rinvenuto durante una perquisizione domiciliare. In particolare, erano stati trovati sostanza da taglio, buste di cellophane con ritagli circolari, un bilancino di precisione e un telefono cellulare, tutti elementi che, secondo i giudici di merito, indicavano un’attività organizzata di preparazione e cessione di dosi.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, contestando la propria responsabilità e l’eccessività della pena. Ha inoltre presentato una memoria contenente un nuovo motivo relativo alla restituzione nel termine per richiedere l’applicazione delle pene sostitutive, introdotte da una recente riforma. La Suprema Corte, tuttavia, ha rigettato integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile per diverse ragioni.
La Tardività della Richiesta di Pene Sostitutive
Uno dei punti cruciali riguardava la richiesta di accesso alle pene sostitutive, disciplinate da una nuova normativa entrata in vigore durante il processo. I giudici hanno rilevato che, sebbene la nuova disciplina fosse applicabile anche ai processi in corso, la richiesta era tardiva. L’imputato avrebbe dovuto cogliere l’opportunità di formulare tale istanza depositando dei motivi aggiunti all’appello, come previsto dal codice di procedura penale (art. 585, comma 4). Non avendolo fatto, ha perso la possibilità di beneficiare delle nuove disposizioni.
La Genericità dei Motivi di Ricorso
La Corte ha inoltre ritenuto che i motivi di ricorso relativi alla responsabilità penale e alla quantificazione della pena fossero un ricorso inammissibile a causa della loro genericità e manifesta infondatezza. L’imputato, infatti, si era limitato a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare questioni di legittimità specifiche. La Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono rivalutare le prove, ma un giudice della legittimità che verifica la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la propria decisione evidenziando che la sentenza d’appello era fondata su una ricostruzione logica e coerente del quadro probatorio. Gli elementi raccolti (dichiarazioni, materiale per il confezionamento, ecc.) erano stati valutati in modo congruo per affermare la responsabilità dell’imputato. Per quanto riguarda la pena, i giudici di merito avevano tenuto conto delle modalità specifiche della condotta, come la cessione a domicilio, senza incorrere in alcun arbitrio o vizio logico. Pertanto, ogni tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti o della congruità della pena in sede di legittimità è stato respinto.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce due principi fondamentali del processo penale. In primo luogo, l’importanza di rispettare le scadenze e le forme procedurali: la mancata presentazione di motivi aggiunti ha precluso l’accesso a un beneficio di legge. In secondo luogo, la necessità di formulare motivi di ricorso specifici e pertinenti. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di una difesa che si limita a ripetere argomenti già vagliati, senza individuare vizi di legittimità nella decisione impugnata. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende sigilla l’esito negativo dell’impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni principali: 1) i motivi riguardanti la responsabilità e la pena erano generici e ripetitivi di questioni già decise in appello; 2) la richiesta di applicazione delle pene sostitutive era tardiva, in quanto non è stata presentata tramite motivi aggiunti nei termini di legge.
Era possibile per l’imputato richiedere le pene sostitutive previste dalla nuova normativa?
Sì, era possibile. La nuova disciplina sulle pene sostitutive era applicabile ai processi in corso. Tuttavia, l’imputato avrebbe dovuto presentare la richiesta depositando motivi aggiunti all’appello entro i termini previsti dall’art. 585, comma 4, del codice di procedura penale, cosa che non ha fatto.
Perché la Corte di Cassazione non ha riesaminato le prove o la congruità della pena?
La Corte di Cassazione non ha riesaminato le prove perché il suo ruolo è quello di giudice di legittimità, non di merito. Può solo verificare se la legge è stata applicata correttamente e se la motivazione della sentenza è logica e non contraddittoria. Poiché la valutazione della Corte d’Appello non era né arbitraria né illogica, la Cassazione ha ritenuto inammissibile la censura sulla congruità della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 418 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 418 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN GEMINI il 14/02/1964
avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME NOME, ribadi memoria, contenente il motivo nuovo relativo alla restituzione nel termine per propor l’istanza ex art. 598 bis. cod. proc. pen., sono inammissibili per manifesta infondatez rilevato che la richiesta di restituzione nel termine per avanzare la richiesta di pena sosti ai sensi del d.lgs. n. 31/2024, entrato in vigore il 4 aprile 2024, è tardiva, atteso che d.lgs. 150/22 ha previsto che la disciplina nuova in tema di pene sostitutive è applicabile an ai processi in corso alla data di entrata in vigore della modifica normativa (30 dicembre 202 che si trovino in primo grado e in appello e nel caso di specie, alla mancata formulazione specifico motivo di appello poteva ovviarsi depositando motivi aggiunti ex art. 585, comma 4 cod. proc. pen.(Sez. 6, n. 14035 del 20/02/2024, F.,) ;
rilevato che i motivi con i quali si contesta l’affermazione di responsabilità per il r cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e l’eccessività della pena, sono inammissibili genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativi di profili di cens esaminati e disattesi in sentenza con congrua motivazione;
considerato, infatti, che la valutazione dei giudici di appello si fonda sugli accerta svolti dalla squadra mobile, sulle dichiarazioni degli acquirenti e sul materiale rinvenuto in di perquisizione – sostanza da taglio, buste di cellophane con ritagli circolari, che il rico menziona, oltre al bilancino e al cellulare, che forniscono una logica ricostruzione del qua probatorio e dell’attività di preparazione di dosi da destinare alla cessione (pag. da 1 a 3), considerata inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142), avendo i giudici attribuito rilievo alle moda della condotta di cessione, svolta a domicilio;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2024
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Il consigliere COGNOME
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