Ricorso Inammissibile: la Cassazione e i Motivi Generici
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un esempio lampante ci viene offerto da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha dichiarato un ricorso inammissibile per vizi formali e procedurali. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale: l’impugnazione deve essere specifica, pertinente e tempestiva. Analizziamo nel dettaglio la vicenda per comprendere gli errori da evitare.
I Fatti del Caso e la Condanna Iniziale
La vicenda giudiziaria trae origine da una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. Dopo la sentenza di primo grado, l’imputato aveva proposto appello, ma la Corte territoriale aveva confermato la sua responsabilità. Non rassegnato, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
L’Ordinanza della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte, tuttavia, ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si basa su due pilastri argomentativi distinti, entrambi legati a vizi procedurali che hanno impedito ai giudici di entrare nel merito delle questioni sollevate.
La Genericità dei Motivi di Ricorso
Il primo motivo di rigetto riguarda la genericità delle censure mosse contro l’affermazione di responsabilità. I giudici hanno osservato che l’imputato si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Questo approccio è stato considerato inefficace, poiché un ricorso per Cassazione non può essere una semplice ripetizione delle difese precedenti. È necessario, invece, un confronto critico e puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone specifici vizi logici o giuridici. La Corte d’Appello aveva fornito un “puntuale e logico apparato argomentativo” per confermare la presenza di tutti gli elementi del reato, compreso quello psicologico, e il ricorrente non aveva saputo scalfire tale costruzione.
La Questione Procedurale sulla Recidiva
Il secondo motivo, relativo alla mancata esclusione della recidiva e alla concessione delle attenuanti generiche, è incappato in un ostacolo procedurale ancora più netto. La Cassazione ha rilevato che le attenuanti generiche erano già state concesse in giudizio di equivalenza con la recidiva. Soprattutto, la contestazione sulla sussistenza della recidiva stessa non era mai stata sollevata come specifico motivo nel precedente grado di appello. L’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, stabilisce che tali questioni, se non dedotte in appello, non possono essere proposte per la prima volta in Cassazione. Si tratta di una preclusione processuale che serve a garantire l’ordine e la gradualità dei giudizi.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono chiare e didattiche. Un ricorso, per superare il vaglio di ammissibilità, non può essere una sterile riproduzione di argomenti già esaminati. Deve, al contrario, dialogare criticamente con la sentenza che intende contestare, dimostrando dove e perché il giudice precedente avrebbe sbagliato. La Suprema Corte non è un terzo grado di merito dove si rivalutano i fatti, ma un giudice di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge e la coerenza logica delle motivazioni. La genericità delle doglianze e la presentazione di censure tardive, come quella sulla recidiva, rendono l’impugnazione proceduralmente invalida, portando a una declaratoria di ricorso inammissibile.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre una lezione preziosa per chiunque affronti un procedimento penale. La redazione di un atto di impugnazione è un’attività tecnica che richiede precisione, specificità e conoscenza delle regole procedurali. Ignorare questi aspetti significa esporsi a un’inevitabile dichiarazione di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro). Per avere una reale possibilità di successo, è fondamentale che i motivi di ricorso siano mirati, ben argomentati e sollevati nella sede processuale corretta, evitando di trasformare l’impugnazione in un mero tentativo dilatorio.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile se i motivi sono generici, si limitano a riproporre censure già esaminate e respinte nei gradi precedenti senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, oppure se solleva questioni che non erano state presentate come motivi nel precedente grado di appello.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono ‘generici’?
Significa che le argomentazioni presentate non contestano in modo specifico e puntuale le ragioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello, ma si limitano a enunciazioni generali o a ripetere argomenti già valutati, senza evidenziare vizi logici o giuridici nel ragionamento del giudice precedente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21814 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21814 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l’affermazione di responsabilità per il reato contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice ivi compreso l’elemento psicologico;
Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso relativo alla mancata disapplicazione della recidiva e alla negata concessione delle attenuanti generiche, che queste ultime sono state già concesse con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva, la cui sussistenza non era stata invece dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/04/2024