Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione non Supera il Vaglio
Presentare un’impugnazione in Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non tutte le istanze vengono esaminate nel merito. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito i severi requisiti di ammissibilità, dichiarando un ricorso inammissibile e condannando la ricorrente a pesanti sanzioni. Analizziamo questa decisione per comprendere perché un ricorso può essere respinto ancora prima di essere discusso.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso origina dalla condanna di una donna per il reato di spendita di banconote contraffatte (art. 455 c.p.), confermata in secondo grado dalla Corte di Appello. Non soddisfatta della decisione, la difesa ha presentato ricorso in Cassazione, basando la propria strategia su due argomentazioni principali: la mancata applicazione di pene sostitutive e la tesi che le banconote fossero un “falso grossolano”, cioè così palesemente false da non poter ingannare nessuno.
I Motivi del Ricorso e la loro Valutazione
La Corte di Cassazione ha esaminato e respinto entrambi i motivi del ricorso, qualificandoli come manifestamente infondati e generici. Un elemento procedurale ha inoltre aggravato la posizione della ricorrente: la presentazione di una memoria difensiva oltre il termine di quindici giorni prima dell’udienza, come previsto dall’art. 611 c.p.p., rendendola irricevibile.
La Richiesta di Pene Sostitutive
Il primo motivo lamentava la violazione di legge per non aver concesso le pene sostitutive alla detenzione. La Corte ha ritenuto tale doglianza priva di specificità. La difesa non aveva indicato quali presupposti per le sanzioni alternative sarebbero stati ignorati dalla Corte d’Appello. Inoltre, la Cassazione ha evidenziato come la Corte territoriale avesse correttamente escluso tale possibilità, sottolineando che l’imputata aveva commesso reati analoghi anche dopo i fatti in giudizio, dimostrando una prognosi negativa circa il rispetto delle prescrizioni di una pena alternativa.
La Tesi del “Falso Grossolano”
Il secondo motivo si concentrava sulla presunta natura di “falso grossolano” delle banconote. Secondo la difesa, la contraffazione era così palese da escludere la pericolosità della condotta. Anche questa argomentazione è stata rigettata. La Suprema Corte ha chiarito che il giudice di merito aveva già valutato adeguatamente l’offensività dei fatti, tenendo conto delle modalità e delle circostanze concrete dello scambio. Il tentativo della difesa di offrire una ricostruzione alternativa delle prove è stato considerato un tentativo di riesame del merito, inammissibile nel giudizio di legittimità, che è limitato alla verifica della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su una serie di principi consolidati. In primo luogo, i motivi di ricorso devono essere specifici e non possono limitarsi a una critica generica della sentenza impugnata. Devono confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito, evidenziando errori di diritto e non semplici divergenze nell’interpretazione dei fatti. Nel caso specifico, le argomentazioni della ricorrente sono state giudicate astratte e non aderenti alle ragioni esposte nella sentenza d’appello.
In secondo luogo, il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito. Non è possibile chiedere alla Suprema Corte di rivalutare le prove o di scegliere una ricostruzione dei fatti diversa da quella, logicamente motivata, del giudice precedente. La tesi del “falso grossolano”, così come proposta, si risolveva proprio in questa richiesta inammissibile.
Le Conclusioni
La decisione si conclude con una condanna severa: oltre al pagamento delle spese processuali, la ricorrente è stata condannata a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione, prevista dall’art. 616 c.p.p., viene irrogata quando l’inammissibilità del ricorso è così evidente da far presumere una “colpa” nella proposizione dell’impugnazione. La sentenza serve quindi come monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento prezioso ma va utilizzato con rigore e solo in presenza di vizi di legittimità concreti e specifici. Un’impugnazione presentata con motivi generici o puramente dilatori non solo è destinata al fallimento, ma comporta anche significative conseguenze economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, non si confrontavano specificamente con la motivazione della sentenza d’appello e tentavano di ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di Cassazione. Inoltre, una memoria difensiva è stata depositata fuori termine.
Cosa si intende per “falso grossolano” e perché questa tesi è stata respinta?
Il “falso grossolano” si riferisce a una contraffazione così palese da non poter ingannare nessuno, rendendo il reato non punibile per mancanza di offensività. La tesi è stata respinta perché la Corte d’Appello aveva già motivato adeguatamente sulla capacità delle banconote di ingannare, basandosi sulle circostanze specifiche dello scambio, e il ricorso in Cassazione non può rimettere in discussione tale valutazione di merito.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva è stata applicata a causa della manifesta infondatezza del ricorso, che configura una colpa nell’aver promosso un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33243 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33243 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TERMOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari ch ne ha confermato la condanna per i delitti di cui all’art. 455 in relazione all’art. 453 cod. p ascritti;
premesso che non deve tenersi conto della memoria presentata dal difensore dell’imputata il 4 luglio 2025 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi i liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell’udienza, posto dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 – 01; c Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, COGNOME, Rv. 281726 – 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R. Rv. 276414 – 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 – 01);
considerato che:
- il primo motivo di ricorso – che denuncia la violazione degli artt. 56-bis legge n. 6 1981 e 545-bis cod. proc. pen. – è privo della necessaria specificità, in quanto nulla adduce in o alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle pene sostitutive, che non sarebbero s correttamente apprezzati dalla Corte territoriale senza effettivamente indicarli (Sez. 6, n. 870 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01); e non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che ha pure escluso espressamente i presupposti per l’irrogazione di una pena sostitutiva sottolineando che l’imputata, successivamente ai fatti oggetto del giudizio, ha posto in ess analoghe condotte delittuose, così escludendo che ella osserverebbe le prescrizioni da impartirle; che esime da ogni ulteriore considerazione;
- il secondo motivo – che assume il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di falso grossolano – non si confronta effettivamente con l’iter argomentativo del provvedimento impugnato che ha indicato gli elementi sulla scorta dei quali ha affermato l’offensività de (avendo riguardo anche alle modalità e circostanze dello scambio delle banconote: cfr. Sez. 5, 15122 del 18/02/2020, Angius, Rv. 279153 – 01), che non può essere utilmente censurato prospettando, senza denunciare compiutamente il travisamento della prova (ma offrendo un compendio e un richiamo parcellizzato delle dichiarazioni in atti) una ricostruzione alternativ non consentita (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/07/2025.