Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42843 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42843 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato in Marocco il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 24/04/2024 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8
137/2020 e s.m.i.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino con sentenza del 24/4/2024, decidendo i sede di annullamento con rinvio, in riforma della sentenza del Tribunale di To in data 5/2/2023, che aveva assolto NOME dal reato di cui all’art cod. pen., lo dichiarava responsabile del reato ascrittogli e, riconosc circostanze generiche equivalenti alla contestata recidiva, lo condannava pena di mesi otto di reclusione.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazion affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la mancanza, contraddittorietà
manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Sotto un primo profilo, eccepi travisamento del significato stesso della prova, in quanto la circostanza per ricorrente, nel corso dell’esame cui si è sottoposto nel giudizio di a avrebbe correttamente letto la data indicata nell’ordine di liberazione provv notificatogli il 18/3/217 non consente di affermare che avesse compreso complessivo significato dell’atto; che, dunque, i motivi addotti per fond responsabilità dell’imputato in relazione alla evasione ascrittagli son presuntivi; che in conclusione non vi è la prova certa che il ricorrente compreso il contenuto del provvedimento.
Sotto un secondo profilo, ritiene che l’esame sarebbe stato condotto modo da suggerire risposte che altrimenti il NOME non avrebbe dato, anche considerazione della sua debolezza nella comprensione della lingua italiana; il divieto di effettuare domande nocive e suggestive ai sensi dell’art. 49 proc. pen., che incidono sulla genuinità della prova, si estende anche al giud
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per essere tale l’unico motivo cui è affidato
1.1. Sotto il primo profilo dedotto, osserva il Collegio che la motivazion provvedimento impugnato, diffusa ed esente da vizi di manifesta illogicità dato conto delle ragioni sulle quali ha fondato la convinzione che il NOME a compreso il tenore del provvedimento di liberazione provvisoria notificatogl 18/3/217, avendo evidenziato a) come l’imputato viva in Italia di circa ventitré anni, b) come i suoi plurimi precedenti penali dimostrino che si fosse g rapportato reiteratamente con l’Autorità giudiziaria, c) come nel procedim nel quale era ristretto agli arresti domiciliari fosse assistito da un dif fiducia e come solo pochi giorni prima della evasione per cui si procede f stata pronunciata sentenza di primo grado con cui gli veniva applicata la richiesta, d) la linearità e la semplicità del provvedimento notificatogli, che necessitava di una conoscenza approfondita della lingua italiana, e) l’imbarazzo del ricorrente nel leggere nel corso dell’esame la data di scarcerazione in nel relativo ordine provvisorio e la ammissione di essersi verosimilme sbagliato, f) come fosse inverosimile che il verbalizzante che ebbe a notificarg l’atto non gli avesse sintetizzato il contenuto, che il suo difensore di fi avesse riferito che, all’esito della sentenza di patteggiamento, sarebb rimesso in libertà e che non lo avesse sentito dopo la notifica in dis Dunque, sotto questo profilo il motivo si appalesa del tutto aspeci confrontandosi solo apparentemente con la motivazione del provvedimento
impugnato.
Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esamina ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti d necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugn e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/202 B., Rv. 281521 – 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, COGNOME, Rv. 268385 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849 – 01; Sez. 4, n. 34 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 236945 – 01).
1.2. Manifestamente infondato è il secondo profilo.
Va innanzitutto premesso:
che il Collegio intende dare continuità a quell’orientamento second quale il divieto di domande suggestive – tenuto conto del chiaro tenore lett dell’art. 499, comma 3, cod. proc. pen. – è riferito solo all’esame condotto parte che ha chiesto la citazione del teste e da quella che ha un int comune», in quanto tale parte è ritenuta dal legislatore interessata a sugger teste risposte utili per la sua difesa. Detto divieto, invece, non oper controesame (che serve proprio per saggiare la attendibilità del teste), riguardi del giudice, il quale può rivolgere al testimone tutte le domand ritiene utili ai fini del chiarimento del fatto e nei cui confronti non è ipo l’applicazione del divieto attesa la sua posizione di terzietà e con il so dell’esclusione della possibilità di porre domande nocive, cioè atte a incider veridicità della risposta (Sez. 5, n. 14912 del 18/1/2024, COGNOME, n.m. 4, n. 33917 del 6/7/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 2, n. 47081 del 4/10/2 Campione, n.m.; Sez. 6, n. 8307 del 13/1/2021, COGNOME., Rv. 280710 – 01; Sez. 3, 21627 del 15/4/2015, E., Rv. 263790 – 01; Sez. 1, n. 44223 del 17/9/201 Iozza, Rv. 260899 – 01) e
che detto principio deve essere esteso anche all’esame dell’imput atteso che in tal senso depone il dato normativo: l’art. 503 cod. proc invero, richiama espressamente l’art. 499 cod. proc. pen., che – come si è evidenziato – riferisce tale limitazione solo alla parte che ha chiesto l’ che comunque abbia una cointeressenza.
Ciò posto, deve essere evidenziato che, in ogni caso, l’opposizione domande proposte nel corso dell’esame dei testi deve essere anzitutto formul ex art 504 c.p.p. al giudice innanzi al quale si forma la prova, perché ai dei gradi successivi di giudizio è rimessa solo una valutazione cir motivazione del provvedimento di accoglimento o di rigetto dell’eccezione stes Dunque, tale doglianza non può essere eccepita per la prima volta con i motiv
impugnazione (Sez. 5, n. 14912/2024 cit.; Sez. 6, n. 8307/2021 cit.; Sez. 27159 del 2/5/2018, H., Rv. 273233 – 01; Sez. 3, n. 47084 del 23/10/2008, Perricone, Rv. 242255 – 01).
Orbene, nel caso di specie, emerge di palmare evidenza dal verbale dell’esame dibattimentale del 24/4/2024 che il difensore non ha formul opposizione di sorta alle domande poste dal presidente, ragion per cui non dolersene in questa sede. In altri termini, nel caso che su sta scrutinan esiste il provvedimento del quale il Collegio avrebbe dovuto valutare la congr della motivazione.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. pro la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibi al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 16 ottobre 2023.