Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Appello
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato dalla Corte di Cassazione. Il caso riguarda un imputato condannato nei gradi di merito per il reato di ricettazione di un veicolo industriale. La sua difesa ha tentato di ribaltare la sentenza davanti alla Suprema Corte, ma con esito negativo. Questa decisione evidenzia i rigorosi paletti procedurali che regolano l’accesso al giudizio di legittimità e serve da monito sulla necessità di formulare motivi di ricorso specifici, pertinenti e non meramente ripetitivi.
I Fatti del Processo
Un soggetto veniva condannato dalla Corte d’Appello di Roma per il reato di ricettazione, previsto dall’art. 648 del Codice Penale. L’accusa si basava sul ritrovamento di un veicolo industriale pesante, risultato rubato alcuni mesi prima. L’imputato, ritenendo ingiusta la condanna, proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a cinque distinti motivi per chiederne l’annullamento.
I Motivi del Ricorso e il Ruolo della Cassazione
La difesa dell’imputato ha articolato il ricorso su diversi punti, contestando violazioni di norme sia sostanziali che processuali. In particolare, venivano lamentate l’errata applicazione della norma sulla ricettazione, vizi procedurali legati alla modifica del capo d’imputazione, l’insussistenza dell’elemento del profitto, l’avvenuta prescrizione del reato e, infine, la presunta mancanza e contraddittorietà della motivazione della sentenza d’appello.
È fondamentale ricordare che la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Il suo compito non è rivalutare le prove (come le testimonianze o i documenti), ma assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Pertanto, i motivi di ricorso devono denunciare errori di diritto e non tentare di ottenere una nuova e diversa ricostruzione dei fatti.
L’Ordinanza: Perché il ricorso è inammissibile?
La Suprema Corte ha esaminato tutti i motivi presentati, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. L’analisi dei singoli punti chiarisce le ragioni di tale decisione.
Motivi Ripetitivi e Generici
Il primo motivo, relativo all’inosservanza dell’art. 648 c.p., è stato giudicato inammissibile perché riproduttivo di argomentazioni già vagliate e respinte dai giudici di merito. La Corte ha sottolineato che un ricorso non può limitarsi a ripetere le stesse doglianze senza una critica specifica e puntuale delle ragioni esposte nella sentenza impugnata.
Questioni Procedurali e Nuove Deduzioni
Anche gli altri motivi sono stati respinti. La presunta violazione delle norme processuali è stata definita manifestamente infondata, poiché dagli atti non emergeva alcuna modifica dell’imputazione. Il motivo sull’assenza del profitto è stato dichiarato inammissibile perché sollevato per la prima volta in Cassazione, una mossa non consentita dalla legge.
La Prescrizione del Reato e il Tentativo di Riesame nel Merito
La Corte ha ritenuto manifestamente infondata anche la questione della prescrizione, calcolando che i termini non erano ancora decorsi. Infine, l’ultimo motivo, che lamentava vizi di motivazione, è stato interpretato come un tentativo, inammissibile in questa sede, di ottenere una nuova valutazione dei fatti attraverso criteri diversi da quelli legittimamente adottati dal giudice di merito.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda su principi consolidati della procedura penale. Un ricorso, per superare il vaglio di ammissibilità, non può essere una mera riproposizione di argomenti già disattesi, né può introdurre questioni nuove o tentare di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti compiuto nei gradi di merito. La decisione impugnata era, secondo la Corte, logicamente e giuridicamente ben motivata, e il ricorso non è riuscito a evidenziare vizi di legittimità concreti. La conseguenza di un ricorso inammissibile è non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chi opera nel diritto: il ricorso per Cassazione è uno strumento tecnico che richiede un’estrema precisione. Non è un’ulteriore opportunità per discutere i fatti, ma un controllo sulla legalità della decisione. La presentazione di motivi generici, tardivi o che mirano a una rivalutazione del merito porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente aggravio di spese per l’assistito. La difesa deve quindi concentrarsi sull’individuazione di specifici errori di diritto commessi dal giudice d’appello, unica via per ottenere un esito favorevole in sede di legittimità.
È possibile presentare in Cassazione motivi di ricorso non discussi nei gradi di merito precedenti?
No, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo relativo all’insussistenza del profitto proprio perché non era stato dedotto in precedenza, confermando che in sede di legittimità non si possono introdurre questioni nuove.
Un ricorso che si limita a ripetere le argomentazioni già respinte è valido?
No, la Cassazione lo considera inammissibile. Il primo motivo del ricorso è stato rigettato proprio perché riproduceva profili di censura già adeguatamente esaminati e disattesi dai giudici di merito, senza una specifica critica alla sentenza impugnata.
Quando un ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile quando, come in questo caso, i motivi sono generici, ripetitivi di argomentazioni già respinte, manifestamente infondati, propongono questioni nuove non sollevate in appello, o mirano a una nuova valutazione dei fatti, che è preclusa alla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46118 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46118 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ASCOLI PICENO il 07/02/1965
avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato preliminarmente che, trattandosi di ricorso fissato in camera di consiglio non partecipata, in cui il contraddittorio si svolge in forma esclusivamente cartolare, non essendo prevista la comparizione dei difensori delle parti e del P.g. in udienza, che pertanto l’adesione del difensore alla astensione dalle udienze non può sortire alcun effetto sulla rituale instaurazione del contraddittorio;
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l’inosservanza delle norme giuridiche in relazione all’art. 648 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sul compendio probatorio a carico del COGNOME, correttamente valorizzato dalla Corte territoriale ai fini dell’affermazione di colpevolezza e sussistenza del reato);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l’inosservanza di norme processuali in riferimento all’art. 516 cod. proc. pen., è manifestamente infondato poiché inerente a supposta violazione di norme palesemente smentitedagli atti processuali, atteso che la Corte territoriale non attuato alcuna modifica del capo di imputazione (stante l’originaria contestazione del reato di ricettazione), ,5-o(i.< va e·ch'ev4.4:r..0 non rilevando né la mancata prova deNGiachini nel reato presupposto di furto, né tantomeno la contraffazione della matricola;
osservato che il terzo motivo di ricorso, che censura l'inosservanza delle norme giuridiche in relazione all'art. 648 cod. pen. quanto all'insussistenza dell'elemento del profitto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché afferente a supposta violazione di legge deducibile, ma non dedotta in precedenza;
tenuto conto che il quarto motivo di ricorso, con cui si lamenta l'inosservanza dell'art. 157 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, posto che il caterpillar è stato sottratto nel marzo del 2015 ed individuato il 24/04/2015 (con sequestro del 30 aprile), con la conseguenza che la dedotta prescrizione non è ancora perfezionata;
che il quinto ed ultimo motivo di ricorso, che evidenzia la mancanza e la contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento, è volto ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha già esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata);
97-24258/2024
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.