Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultima ancora di salvezza in un processo penale, ma richiede rigore e precisione. Un errore comune, spesso fatale, è la formulazione di motivi generici. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile nasca proprio dalla mancanza di specificità, trasformando un tentativo di difesa in una condanna definitiva. Analizziamo questa ordinanza per comprendere quali sono i requisiti essenziali per superare il vaglio di legittimità.
I Fatti del Processo: Dalla Condanna per Truffa al Ricorso in Cassazione
Il caso ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di truffa. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, decide di presentare ricorso per Cassazione. I motivi sollevati dalla difesa erano quattro e miravano a smontare l’impianto accusatorio e la pena inflitta.
Nello specifico, la difesa contestava:
1. L’affermazione della responsabilità penale.
2. La motivazione addotta per negare la sospensione condizionale della pena.
3. Un presunto travisamento della prova.
4. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la quantificazione della pena, ritenuta eccessiva.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati, giungendo a una conclusione netta e perentoria: il ricorso è inammissibile in ogni sua parte. La decisione si basa su un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: il principio di specificità dei motivi di ricorso. Vediamo come è stato applicato ai singoli punti.
La Genericità dei Primi Tre Motivi
I primi tre motivi, relativi alla responsabilità penale, al travisamento della prova e alla sospensione condizionale, sono stati giudicati dalla Corte come “aspecifici”. Invece di contestare con argomenti nuovi e puntuali le ragioni della Corte d’Appello, la difesa si è limitata a una “pedissequa reiterazione” di censure già sollevate e respinte nel grado precedente. I giudici di legittimità hanno sottolineato che la Corte territoriale aveva già fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta, con la quale il ricorrente non si è mai confrontato criticamente.
La Contestazione sulla Pena e le Attenuanti
Anche il quarto motivo, riguardante la pena e le attenuanti generiche, è stato bocciato per genericità. La difesa si era limitata a lamentare l’eccessività e l’incongruità della sanzione, senza però smontare le argomentazioni della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva giustificato la severità della pena basandosi su due elementi chiave: l’intensità del dolo e i precedenti specifici dell’imputato. Inoltre, aveva evidenziato l’assenza di elementi favorevoli che potessero giustificare una mitigazione della pena ai sensi dell’art. 62-bis c.p. Il ricorso ha completamente ignorato queste considerazioni, rendendo la censura inefficace.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione ribadisce un principio cardine: per presentare un ricorso valido, non è sufficiente dissentire dalla decisione impugnata. È necessario indicare in modo chiaro e preciso quali sono gli errori di diritto o di logica commessi dal giudice precedente e perché le sue argomentazioni sarebbero sbagliate. L’onere della specificità impone al ricorrente di instaurare un dialogo critico con la sentenza che intende contestare. In questo caso, il ricorso è stato una mera riproposizione di vecchie tesi, senza alcun tentativo di confutare il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello. La Suprema Corte ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata, secondo cui l’appello deve contenere censure che consentano al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Mancando questo confronto, il ricorso si rivela sterile e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito importante per ogni difensore. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è un mero formalismo, ma la conseguenza diretta di una strategia difensiva inadeguata. Per avere una possibilità di successo in Cassazione, è indispensabile abbandonare le lamentele generiche e costruire un’argomentazione solida, puntuale e critica, che si misuri specificamente con ogni passaggio della motivazione della sentenza impugnata. In assenza di tale specificità, il risultato non può che essere la conferma della condanna, con l’aggiunta del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono aspecifici, ovvero non indicano in modo chiaro e preciso gli errori della sentenza impugnata. Come nel caso di specie, la semplice ripetizione di argomenti già respinti in appello, senza una critica puntuale alle motivazioni del giudice, porta all’inammissibilità.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono “generici”?
Significa che la difesa si limita a contestare la decisione in modo vago, ad esempio sostenendo che la pena è eccessiva, senza però confutare specificamente le argomentazioni usate dal giudice per giustificare quella pena (come la gravità del dolo e i precedenti penali).
Per ottenere la riduzione della pena è sufficiente chiederla?
No, non è sufficiente. Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche e una pena più mite, la difesa deve presentare elementi favorevoli concreti e confrontarsi con le ragioni della Corte d’Appello, smontandole. In questo caso, la Corte aveva evidenziato l’assenza di elementi positivi e la presenza di precedenti specifici, argomenti che il ricorso non ha affrontato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17281 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17281 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
letta la comparsa conclusionale depositata in data 8 aprile 2024 dal difensore della parte civile NOME COGNOME;
ritenuto che il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si deduce violazione di legge, vizio di motivazione, travisamento della prova in relazione all’affermazione di penale responsabilità nonché alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, sono aspecifici e fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 3-5 sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa e sulle circostanze che hanno indotto i giudici di appello a rigettare la richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale);
considerato che il quarto motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena, è generico ed aspecifico. La difesa, infatti, si è limitata a sostenere l’eccessività ed incongruità del trattamento sanzionatorio, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il requisito della specificità dei motivi implica l’onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 – 01). La Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla congruità della pena stante l’intensità del dolo ed i precedenti specifici a carico del ricorrente al contempo rimarcando l’assenza di elementi favorevoli ad una mitigazione della pena ex art. 62-bis cod. pen. (vedi pag. 5 della sentenza impugnata), elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi con conseguente difetto di specificità del ricorso;
rilevato che la comparsa conclusionale della parte civile è stata depositata in violazione del rispetto del termine previsto dall’art. 611 cod. proc. pen. e che, di conseguenza, non può essere presa in considerazione da questo Collegio (vedi Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 – 01); , rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 aprile 2024 Il Con gliére estensore
Il Presid