Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza precedente. È fondamentale che i motivi di impugnazione siano specifici, pertinenti e critici verso la decisione contestata. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità degli argomenti porti a una declaratoria di ricorso inammissibile, chiudendo di fatto le porte a un ulteriore esame del caso. Questa analisi esplora i principi affermati dalla Corte, sottolineando l’importanza di una tecnica difensiva rigorosa nel giudizio di legittimità.
Il Contesto Processuale
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato una condanna per il reato di ricettazione, previsto dall’art. 648 del codice penale. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva articolato il proprio ricorso in Cassazione su tre distinti motivi:
1. La presunta violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato (il dolo).
2. L’eccessività della pena inflitta.
3. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Tuttavia, come vedremo, nessuno di questi motivi ha superato il vaglio preliminare della Suprema Corte.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello procedurale, rilevando che l’impugnazione non possedeva i requisiti minimi richiesti dalla legge per poter essere esaminata. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza della Corte si sofferma analiticamente su ciascuno dei motivi di ricorso, spiegando le ragioni della loro inammissibilità. L’analisi dei giudici fornisce preziose indicazioni su come strutturare un ricorso efficace e su quali siano i limiti del sindacato di legittimità.
Analisi del Primo Motivo: La Genericità che Conduce all’Inammissibilità
Il primo motivo, relativo alla colpevolezza, è stato giudicato ‘generico’ e ‘non specifico’. La Corte ha evidenziato che il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e ritenute infondate dal giudice d’appello. Secondo i giudici supremi, un ricorso è inammissibile quando manca una ‘correlazione’ tra le ragioni esposte nella decisione impugnata e le critiche mosse dal ricorrente. In altre parole, non basta ripetere le proprie tesi, ma è necessario contestare puntualmente e criticamente il ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice precedente. La semplice riproposizione di argomenti già vagliati rende il motivo sterile e, quindi, inammissibile.
Analisi del Secondo e Terzo Motivo: I Limiti del Giudizio di Legittimità
Anche gli altri due motivi sono stati respinti in rito. Per quanto riguarda l’eccessività della pena, la Cassazione ha ribadito un principio consolidato: la ‘graduazione della pena’ rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di primo o secondo grado, a meno che la motivazione di quest’ultimo non sia manifestamente illogica o del tutto assente. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva motivato la propria scelta facendo riferimento agli elementi previsti dagli articoli 132 e 133 del codice penale.
Un discorso analogo è stato fatto per il diniego delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha affermato che il giudice di merito non è tenuto a prendere in esame tutti gli elementi potenzialmente favorevoli all’imputato, ma è sufficiente che motivi la sua decisione sulla base di quelli ritenuti ‘decisivi o comunque rilevanti’, implicitamente superando tutti gli altri.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La decisione in commento ribadisce l’importanza del rispetto dei canoni di specificità e pertinenza nella redazione dei ricorsi per cassazione. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Per gli operatori del diritto, questa ordinanza è un monito: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito dove ridiscutere i fatti, ma un rigoroso controllo sulla corretta applicazione della legge. La difesa tecnica deve quindi concentrarsi sullo smantellare il ragionamento della sentenza impugnata, evidenziandone vizi logici o errori di diritto, anziché limitarsi a una sterile riproposizione di tesi già respinte.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti previsti dalla legge. Come nel caso esaminato, ciò può avvenire se i motivi sono ‘generici’, ovvero si limitano a riproporre argomenti già discussi nei gradi precedenti senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
È possibile contestare l’entità della pena davanti alla Corte di Cassazione?
No, la determinazione dell’entità della pena è un potere discrezionale del giudice di merito. La Corte di Cassazione non può riesaminare questa valutazione, a meno che la motivazione della sentenza sia palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente, cosa che non si è verificata in questo caso.
Cosa deve fare il giudice per motivare il diniego delle attenuanti generiche?
Secondo la Corte, per negare la concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice analizzi ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che la sua motivazione si basi sugli elementi ritenuti decisivi, implicitamente superando tutti gli altri non menzionati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36235 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36235 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CIRO MARINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso che lamenta violazione di legge e vizio dì motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine al delitto di cui all’art. 648 cod. pen., con particolare riferimento all’assenza dell’elemento soggettivo, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) e, pertanto, non specifici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata);
osservato, inoltre, che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2024
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