Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi Generici Annullano l’Appello
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase cruciale dove si possono contestare le decisioni dei tribunali di merito. Tuttavia, per accedere a questo esame, è fondamentale rispettare requisiti di forma e sostanza molto stringenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda una lezione fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di motivi vaghi e generici. Analizziamo insieme il caso per capire perché la specificità è la chiave del successo in un’impugnazione.
Il Contesto del Caso: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato per un reato previsto dall’articolo 73, comma 4, del D.P.R. 309/90, una norma che punisce i reati in materia di stupefacenti considerati di lieve entità. La condanna, emessa in primo grado, era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando tre principali vizi della sentenza d’appello:
1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale.
2. Analoghi vizi relativi alla qualificazione giuridica del reato contestato.
3. Carenze motivazionali anche per quanto riguarda la determinazione della pena (il cosiddetto trattamento sanzionatorio).
L’Analisi della Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte, esaminati gli atti, ha rapidamente concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che meritano di essere approfonditi.
La Genericità dei Primi Motivi
Per quanto riguarda le censure sulla responsabilità e sulla qualificazione del reato, i giudici hanno rilevato che i motivi erano formulati in termini “del tutto aspecifici”. In altre parole, il ricorso si limitava a enunciare critiche generiche, senza entrare nel dettaglio delle argomentazioni della sentenza impugnata. La Corte ha sottolineato che, ai sensi degli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale, i motivi di ricorso devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la richiesta. È necessario un confronto diretto e puntuale con la motivazione della sentenza che si contesta; in sua assenza, il ricorso non può essere esaminato.
La Critica al Trattamento Sanzionatorio
Anche il terzo motivo, relativo alla pena, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha ribadito che il giudice di merito non è tenuto a fornire una motivazione dettagliata per ogni singolo criterio utilizzato nella determinazione della pena (elencati nell’art. 133 del codice penale), specialmente quando la sanzione si attesta su valori medi o vicini al minimo edittale. Una motivazione specifica e analitica è richiesta solo quando la pena inflitta è prossima al massimo o comunque sensibilmente superiore alla media. Tentare di ottenere in Cassazione una nuova valutazione sulla “congruità” della pena, senza dimostrare un’arbitrarietà o un’illogicità palese nel ragionamento del giudice, è un’operazione non consentita.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si radicano in due pilastri fondamentali della procedura penale. Il primo è il principio di specificità dei motivi di impugnazione. Un ricorso non può essere una semplice lamentela, ma deve essere un atto tecnico che demolisce, punto per punto, il ragionamento del giudice precedente, evidenziando errori di diritto o vizi logici evidenti. La mancanza di questo confronto rende l’atto inidoneo al suo scopo.
Il secondo pilastro riguarda la discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena. La scelta della sanzione è un’attività riservata al giudice che ha valutato le prove nel corso del processo. Il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito, ma un controllo di legittimità. Pertanto, può sindacare la determinazione della pena solo se questa è frutto di un palese errore di diritto o di un ragionamento manifestamente illogico, non se è semplicemente ritenuta “non congrua” dal ricorrente.
Le Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti Giudiziari
La decisione in esame è un monito per tutti gli operatori del diritto: la redazione di un atto di impugnazione richiede rigore, precisione e un confronto serrato con la decisione che si intende criticare. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma rappresenta anche un’occasione persa per far valere le proprie ragioni. La conseguenza, come in questo caso, è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che rende definitiva la sentenza impugnata. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di difesa in sede di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano del tutto aspecifici e generici. Il ricorrente non ha indicato in modo puntuale le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno delle sue critiche, né si è confrontato con le argomentazioni della sentenza impugnata, violando così i requisiti degli artt. 581 e 591 del codice di procedura penale.
La Corte di Cassazione può modificare la pena decisa da un altro tribunale?
La Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito la congruità della pena. Può annullare la decisione sulla pena solo se questa è il risultato di un ragionamento manifestamente illogico o arbitrario, oppure se è stata determinata in violazione di legge. Non è richiesta una motivazione dettagliata se la pena è vicina al minimo o nella media.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8505 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8505 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 73, comma 4 d.P.R. 309/90.
Rilevato che il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità dell’imputato (motivo primo di ricorso); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla fattispecie di reato addebitata all’imputato (motivo secondo di ricorso); mancanza, contraddittorietà · e manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio (motivo terzo di ricorso).
Considerato, quanto ai primi due motivi, che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata.
Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le giustificazioni a sostegno del decisum.
Ritenuto, quanto al trattamento sanzionatorio, che la Corte di merito ha inteso condividere le ragioni poste a fondamento della pena individuata dal giudice di primo grado, considerando congrua la sua determinazione.
Ritenuto che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta, basata sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen., di irrogare u pena in misura media o prossima al minimo edittale;
considerato che nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142)
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il P siderite