Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Nel complesso mondo della giustizia penale, non tutti i ricorsi raggiungono il traguardo di una discussione nel merito. L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, illustrando due motivi cruciali che possono portare a questa conclusione: la genericità delle doglianze e l’inefficacia dell’adesione all’astensione degli avvocati in specifici contesti procedurali. Questo caso ci permette di approfondire come le regole formali del processo siano fondamentali per la tutela dei diritti e per l’efficienza del sistema.
Il Caso: Dalla Condanna in Appello al Ricorso in Cassazione
Due imputati, condannati per reati connessi alla contraffazione (articoli 473 e 474 del codice penale), si sono rivolti alla Corte di Cassazione dopo che la Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado. La riforma aveva comportato una rideterminazione della pena per uno degli imputati, mentre per l’altro la condanna era stata confermata. Insoddisfatti dell’esito, entrambi hanno proposto ricorso, affidandosi a due principali motivi di contestazione.
I Motivi del Ricorso: Tra Astensione e Genericità
I ricorrenti hanno basato la loro impugnazione su due argomenti principali:
1. Violazione di legge per mancato rinvio dell’udienza: Il difensore aveva comunicato la propria adesione a un’astensione collettiva dalle udienze (uno ‘sciopero’ della categoria forense), chiedendo il rinvio. La Corte d’Appello, tuttavia, ha proceduto ugualmente.
2. Vizio di motivazione sulla responsabilità: Entrambi gli imputati hanno contestato il ragionamento della sentenza d’appello riguardo all’accertamento della loro colpevolezza, ritenendolo viziato.
Questi motivi, apparentemente solidi, si sono scontrati con i rigorosi paletti procedurali del giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Suprema Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi e li ha respinti, dichiarando il ricorso inammissibile. Vediamo nel dettaglio il perché di questa decisione.
L’Irrilevanza dell’Astensione dell’Avvocato
Sul primo punto, la Corte ha chiarito che la richiesta di rinvio era infondata. L’udienza in appello si era svolta secondo la disciplina emergenziale pandemica, che prevedeva un rito camerale senza la necessaria partecipazione delle parti, a meno di una specifica e tempestiva richiesta di discussione orale. In assenza di tale richiesta, l’istanza di rinvio per adesione all’astensione collettiva diventa priva di effetti. In parole semplici, poiché il difensore non aveva il diritto di partecipare fisicamente a quel tipo di udienza, la sua astensione non poteva costituire un legittimo impedimento idoneo a giustificare un rinvio. Questa interpretazione è supportata da un precedente specifico della stessa Corte (Sent. n. 26764/2023).
La Genericità e Indeterminatezza delle Doglianze
Per quanto riguarda il secondo motivo, la Cassazione lo ha giudicato inammissibile per due ragioni: genericità e indeterminatezza. I ricorsi si limitavano a esprimere un dissenso generico rispetto alla valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito, senza però rispettare i requisiti dell’art. 581 c.p.p. Questo articolo impone al ricorrente di indicare specificamente gli elementi che supportano la propria censura, permettendo così al giudice dell’impugnazione di comprendere e valutare i rilievi mossi. Le critiche degli imputati erano state formulate come mere doglianze di fatto, non consentite in sede di legittimità, dove la Corte non può riesaminare le prove, ma solo verificare la correttezza logica e giuridica della motivazione della sentenza impugnata. A fronte di una motivazione considerata logicamente corretta, i ricorsi non offrivano elementi concreti per metterla in discussione.
Le Conclusioni: La Decisione Finale e le sue Implicazioni
L’esito è stato la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. Questa decisione comporta non solo l’impossibilità di riesaminare il caso nel merito, ma anche la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La pronuncia ribadisce due principi fondamentali: primo, le modalità di svolgimento delle udienze dettate da normative speciali (come quelle emergenziali) prevalgono sulle regole generali, influenzando anche l’esercizio del diritto di sciopero degli avvocati. Secondo, un ricorso in Cassazione deve essere tecnicamente impeccabile, specifico e puntuale, non potendosi limitare a una generica contestazione della decisione precedente. È una lezione importante sulla necessità di precisione e rigore formale nell’accesso alla giustizia di ultima istanza.
L’adesione di un avvocato a uno sciopero garantisce sempre il rinvio dell’udienza?
No. Come chiarito dalla Corte, nel contesto di un’udienza camerale celebrata secondo la disciplina emergenziale pandemica e in assenza di una tempestiva richiesta di discussione orale, l’istanza di rinvio basata sull’adesione all’astensione collettiva è priva di effetti, poiché il difensore non ha il diritto di partecipare a tale udienza.
Cosa significa presentare un ricorso con motivi “generici”?
Significa formulare delle critiche alla sentenza impugnata che sono mere doglianze di fatto o lamentele astratte, senza indicare specificamente gli elementi su cui si fonda la censura. Un motivo generico non permette al giudice dell’impugnazione di individuare con precisione i rilievi e di esercitare il proprio controllo, violando i requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito, rendendo definitiva la sentenza impugnata. Inoltre, come avvenuto in questo caso, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6530 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6530 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CASTELLALTO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato,a CASTELLALTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME()COGNOME;
Rilevato che gli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso l sentenza con cui la Corte di appello di L’Aquila ha parzialmente riformato la sentenza d Tribunale di Teramo; la riforma è consistita nella rideterminazione della pena per l’impu NOME COGNOME in mesi sei di reclusione ed euro tremila di multa per il reato di cui a 474 cod. pen., mentre è stata confermata la condanna per il reato di cui all’art. 473 cod. per NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo dei ricorsi interposti nell’interesse di NOME COGNOME NOME COGNOME – con cui i ricorrenti denunziano violazione di legge e vizio di motivazione relazione al mancato rinvio dell’udienza stante l’adesione all’astensione delle udienze manifestamente infondato perché, nel giudizio celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, in assenza di tempestive richieste di discussione orale, è priva di effetti l’istanza di rinvio presentata dal difensore che dichiari di aderire all’astensione collettiva proclama competenti organismi di categoria, non avendo l’istante diritto di partecipare all’udi camerale (Sez. 5 , Sentenza n. 26764 del 20/04/2023 Rv. 284786);
Rilevato che il secondo motivo del ricorso interposto nell’interesse di NOME COGNOME – con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione e il secondo motivo del ricorso interposto nell’interesse di NOME COGNOME – con cui la ricorrente denunzia vizio di motivazion relazione alla responsabilità – non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità p costituiti da mere doglianze in punto di fatto e sono generici per indeterminatezza perché p dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fron motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi deve essere dichiarati inammissibili, con condanna ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2024.