Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36363 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36363 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere n confronti dell’imputato in ordine al delitto di furto aggravato descritto al capo a) della (artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 4 e 6 cod. pen.), per difetto di querela, rideterminand in mitius la pena irrogata per l’analogo titolo di reato contestato al capo b) della rubrica, per ha confermato la responsabilità;
considerato che il primo motivo – che ha addotto l’erronea applicazione degli artt. 187, 19 546, comma 1, lett. e), 598 cod. proc. pen. e 625, comma 1, n. 4 cod. pen., nonché il vizio de motivazione posta alla base della ritenuta sussistenza dell’aggravante della destrezza – e secondo motivo – che ha denunciato l’erronea applicazione degli artt. 62, n. 4, cod. pen., 12 comma 3, 187, 192, 546 cod. proc. pen., nonché il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di particolare tenuità – sono privi di specifici quanto non contengono un’effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575 – 01) bensì assunti del tutto generici non riferiti puntualmente al cas di specie, il che rende superflua ogni ulteriore considerazione;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 2675 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/06/2024.