Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi Generici Portano alla Condanna
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e specificità. Un ricorso inammissibile non solo preclude la possibilità di un nuovo esame della vicenda processuale, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: le censure devono essere concrete e pertinenti al caso di specie, non una mera riproposizione di principi astratti.
Il Fatto: Un Ricorso contro una Condanna Penale
Il caso analizzato nasce da un ricorso presentato avverso una sentenza di condanna della Corte d’Appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha impugnato la decisione di secondo grado lamentando due aspetti principali: l’eccessività del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle attenuanti generiche, disciplinate dall’art. 62-bis del codice penale.
Il ricorrente ha tentato di sostenere le proprie ragioni citando precedenti giurisprudenziali, ma senza calare tali principi nella realtà specifica del suo processo.
La Decisione della Cassazione: Il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate (la congruità della pena o la concessione delle attenuanti), ma si ferma a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità dell’impugnazione stessa.
La conseguenza diretta di questa pronuncia è duplice:
1. La condanna pronunciata dalla Corte d’Appello diventa definitiva.
2. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La Corte ha fondato la sua decisione su un punto cruciale: la genericità dei motivi di ricorso. Secondo i Giudici, le doglianze presentate dall’imputato si sono rivelate una semplice ‘mera enunciazione’ e una ‘declinazione di precedenti giurisprudenziali senza concreto riferimento al caso concreto’. In altre parole, il ricorso mancava di specificità. Non è sufficiente elencare principi legali o sentenze favorevoli; è indispensabile spiegare come e perché tali principi dovrebbero applicarsi alla situazione fattuale oggetto del giudizio. La mancanza di questo collegamento rende il motivo di ricorso astratto e, di conseguenza, inammissibile.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti di Impugnazione
Questa ordinanza offre una lezione importante per chiunque si approcci al giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge. Per questo motivo, ogni censura deve essere formulata in modo specifico, dettagliato e ancorato agli atti processuali. Un ricorso inammissibile per genericità non solo è inefficace, ma espone il ricorrente a sanzioni pecuniarie. La redazione di un’impugnazione efficace richiede, quindi, un’attenta analisi che vada oltre la teoria, per applicare concretamente il diritto alla vicenda umana e processuale in esame.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, risolvendosi in una mera enunciazione di principi e precedenti giurisprudenziali senza un collegamento specifico e concreto con il caso in esame.
Quali erano le lamentele (doglianze) principali del ricorrente?
Il ricorrente si lamentava del trattamento sanzionatorio ricevuto e della mancata concessione delle attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46659 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46659 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI NOME nato a CATANZARO il 27/02/1975
avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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N. 23577/24 Di Bona
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il ricorrente, con le doglianze d attinenti al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., avanza censure generiche, risolventesi in una mera enunciazione e nella declinazione di precedenti giurisprudenziali senza concreto riferimento al caso concreto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/11/2024