Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22418 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22418 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CODICE_FISCALE) nato a RUSTAVI RUSTAVI( GEORGIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e la memoria depositata;
considerato che il primo motivo di ricorso (violazione del diritto di difesa in relazio alla richiesta di rinvio per legittimo impedimento) è manifestamente infondato in quanto le relative eccezioni processuali sono state definite, con corretti argomenti logici e giurid dall’ordinanza del 12 giugno 2023) giacché a dispetto di quanto scritto nel ricorso, non vi è in atti alcuna richiesta di trattazione orale (e, peraltro, la richiesta di rinvio per l impedimento non è corredata da alcun documento dimostrativo dell’assunto);
ritenuto che il secondo e il terzo motivo, con i quali si censura l’idoneità dell minaccia, sia in punto di prova che in relazione all’art. 49, secondo comma, cod. pen., nonché la qualificazione giuridica del fatto, sono privi dei requisiti di specificità prev pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, in sostanza, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutaz diversi da quelli adottati dal giudice del merito, e son quindi estranee al sindacato d presente giudizio;
che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all’art. 628, secondo comma, cod. pen., ampiamente vagliando e disattendo, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difens dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 6 – 8);
osservato che il l’ultimo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto i giudici dell’appello hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento;
che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dal parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi nega ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disatte superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (cfr. pagg. 8 e 9);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 aprile 2024.