Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi Generici Portano alla Condanna
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigore con cui si seguono le regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione evidenzia come la presentazione di un ricorso inammissibile possa non solo precludere la discussione nel merito, ma anche comportare significative conseguenze economiche. Questo caso, relativo a un reato di evasione, offre spunti fondamentali sulla formulazione dei motivi di ricorso e sulla gestione dei riti processuali.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidando le proprie speranze all’ultimo grado di giudizio. Tuttavia, il percorso del ricorso si è interrotto bruscamente di fronte a un ostacolo di natura prettamente procedurale.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi addotti dal ricorrente e li ha giudicati non idonei a superare il vaglio di ammissibilità. La decisione è stata netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha sottolineato che i motivi presentati erano “generici e inconferenti”, ovvero non sufficientemente specifici e pertinenti per giustificare un riesame della sentenza di condanna.
Le Motivazioni della Decisione
Il punto cruciale su cui si fondava il ricorso riguardava il mancato accoglimento, da parte del giudice d’appello, di una richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore. La Cassazione, tuttavia, ha smontato questa doglianza evidenziando un aspetto procedurale determinante. Il processo d’appello si era svolto con il rito della trattazione scritta. Questa modalità era stata adottata perché la difesa non aveva avanzato una richiesta tempestiva per procedere con una trattazione orale.
In questo contesto, secondo i Giudici di legittimità, i motivi legati al mancato rinvio dell’udienza perdono di consistenza. Essendo il rito scritto correttamente instaurato per una scelta (o un’omissione) della parte stessa, le lamentele successive appaiono inconferenti. Di conseguenza, il motivo di ricorso è stato ritenuto privo dei requisiti di specificità e pertinenza richiesti dalla legge, rendendo l’intero ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze della Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità non è una mera formalità. Essa comporta conseguenze concrete e onerose per il ricorrente. In applicazione della legge, la Corte ha condannato l’imputato non solo al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di Cassazione, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: nel processo penale, la forma è sostanza. La presentazione di un ricorso deve essere curata nei minimi dettagli, con motivi chiari, specifici e legalmente ammissibili, per evitare che la porta del giudizio di merito si chiuda ancor prima di essere aperta, con l’ulteriore aggravio di sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti sono stati ritenuti generici e inconferenti, in particolare riguardo al mancato accoglimento di una richiesta di rinvio nell’ambito di un procedimento a trattazione scritta, correttamente instaurato a seguito di mancata richiesta tempestiva di trattazione orale.
Qual è la conseguenza economica di un ricorso dichiarato inammissibile in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Per quale motivo la lamentela sul mancato rinvio non è stata accolta?
La lamentela non è stata accolta perché il processo si era svolto con il rito della trattazione scritta. Tale rito era stato legittimamente applicato a causa della mancata richiesta, nei termini previsti, di una trattazione orale da parte della difesa. Pertanto, il motivo basato sul rinvio è stato considerato non pertinente rispetto alla modalità processuale in atto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13461 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13461 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a UDINE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME NOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e inconferenti, con riferimento al mancato accoglimento della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore, con il rito, a trattazione scritta, instaurato a seguito di mancata richiesta tempestiva di trattazione orale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M,
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 marzo 2024