Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi sono Generici e il Rito è Cartolare
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28342 del 2024, ha ribadito principi fondamentali in materia di procedura penale, dichiarando un ricorso inammissibile e chiarendo i limiti delle richieste difensive nel contesto del rito cartolare. Questa decisione offre spunti cruciali sull’importanza della specificità dei motivi di impugnazione e sulla corretta gestione delle procedure emergenziali. Il caso riguarda un imputato condannato per lesioni personali che, attraverso il suo difensore, ha tentato di contestare la sentenza d’appello.
I Fatti del Processo
Il procedimento trae origine da una condanna per il reato di lesioni personali aggravate, ai sensi degli articoli 582 e 585 del codice penale. La sentenza di primo grado era stata confermata dalla Corte d’Appello di L’Aquila. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la Richiesta di Rinvio
Il difensore dell’imputato ha articolato il ricorso su due punti principali:
1. Difetto di motivazione sulla richiesta di rinvio: La difesa lamentava che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente motivato il rigetto di una richiesta di rinvio. Tale richiesta era stata formulata per consentire al legale di conferire con il proprio assistito, che nel frattempo era stato ristretto in carcere.
2. Errata attribuzione del fatto: Il secondo motivo contestava la riconducibilità del reato all’imputato, sostenendo una presunta inaffidabilità del riconoscimento effettuato nei suoi confronti.
Questi argomenti sono stati sottoposti al vaglio della Suprema Corte per ottenere l’annullamento della sentenza di condanna.
Le Motivazioni della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, concludendo per la loro manifesta infondatezza e genericità, dichiarando di conseguenza il ricorso inammissibile.
Analisi del Primo Motivo: Genericità e Limiti del Rito Cartolare
La Corte ha smontato il primo motivo con diverse argomentazioni. Innanzitutto, ha qualificato il motivo come ‘generico’, poiché la difesa non aveva specificato quale precisa nullità processuale sarebbe derivata dal mancato rinvio.
Inoltre, è emerso un vizio procedurale determinante: nelle conclusioni scritte presentate alla Corte d’Appello secondo il ‘rito cartolare emergenziale’, il difensore non aveva formulato una richiesta di rinvio per conferire con l’assistito. La richiesta effettivamente presentata era diversa: si chiedeva un rinvio per rinnovare la notifica all’imputato, nel frattempo detenuto, al fine di permettergli di chiedere di essere presente in udienza.
La Cassazione ha chiarito che tale richiesta era infondata, poiché la notifica originaria era regolare e l’imputato non aveva un diritto assoluto a presenziare, non essendo stata richiesta la discussione orale. Pertanto, la questione sollevata nel ricorso era non solo destituita di fondamento, ma anche basata su una premessa (la richiesta di rinvio per colloquio difensivo) mai formalizzata correttamente in appello.
Analisi del Secondo Motivo: le Censure in Fatto
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. Contestare l’affidabilità del riconoscimento dell’imputato costituisce una ‘censura in fatto’. Si tratta, cioè, di una critica alla valutazione delle prove fatta dal giudice di merito. La Corte di Cassazione, tuttavia, non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un giudice di legittimità. Il suo compito, come stabilito dall’art. 606 del codice di procedura penale, è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare le prove. Di conseguenza, le obiezioni sulla ricostruzione fattuale sono state ritenute esulanti dai poteri della Corte.
Le Conclusioni: Conseguenze della Dichiarazione di Inammissibilità
L’ordinanza si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta due conseguenze dirette per il ricorrente: la condanna definitiva e l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. La pronuncia sottolinea l’importanza per i difensori di formulare motivi di ricorso specifici, pertinenti e ammissibili in sede di legittimità, evitando censure generiche o di merito che conducono inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Perché la richiesta di rinvio per conferire con l’assistito è stata respinta?
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché era generico (non indicava una specifica nullità) e, soprattutto, perché nelle conclusioni scritte del processo d’appello (svolto con rito cartolare) il difensore non aveva formulato tale richiesta, ma una diversa e infondata richiesta di rinvio per rinnovare la notifica.
È possibile contestare l’identificazione di un imputato davanti alla Corte di Cassazione?
No, non direttamente. La valutazione sull’affidabilità di un riconoscimento è considerata una ‘censura in fatto’, ovvero una questione che riguarda l’analisi delle prove. La Corte di Cassazione giudica solo la legittimità (errori di diritto) e non può riesaminare i fatti del processo, compito che spetta ai giudici di primo e secondo grado.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza impugnata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28342 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28342 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TERAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 582-585 cod. pen.;
Rilevato che il primo motivo di ricorso, che lamenta il difetto di motivazione sulla richiesta di rinvio formulata dal difensore per conferire con il proprio assistito nelle more ristretto in carcere, è manifestamente infondata in quanto: è generica poiché non indica quale casa tipizzata di nullità ricorrerebbe nella specie; il difensore ha rassegnato conclusioni scritte secondo il rito cartolare emergenziale nelle quali non ha formulato alcuna richiesta di rinvio per poter conferire con il proprio assistito; nelle conclusioni trasmesse alla Corte di appello il difensore ha rappresentato il sopravvenuto stato detentivo dell’imputato e, senza formulare eccezioni sulla nullità della citazione, si è limitato a richiedere un “rinvio per consentire il rinnovo della notifica all’imputato detenuto, onde chiedere la presenza in udienza”, questione comunque abbandonata con il ricorso in cassazione e del tutto destituita di fondamento, dato che il rinvio non è dovuto, la notifica era regolare e quindi la rinnovazione non andava disposta, l’imputato non aveva diritto a presenziare all’udienza perché non era stata richiesta la discussione orale;
Considerato che il secondo motivo, che contesta la riconducibilità del fatto all’imputato per una asserita inaffidabilità del riconoscimento, si risolve in generiche censure in fatto, esulanti dal novero dei vizi deducibili ex art. 606 cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/07/2024