Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Respinge l’Appello per Motivi Ripetitivi
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un appello possa essere respinto prima ancora di essere esaminato nel merito. Il caso in questione riguarda la dichiarazione di un ricorso inammissibile perché i motivi addotti dal ricorrente erano semplicemente una riproposizione di argomenti già vagliati e disattesi nei precedenti gradi di giudizio. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. L’imputato, condannato nei primi due gradi di giudizio, decideva di adire la Suprema Corte di Cassazione per contestare la propria responsabilità penale in relazione al reato previsto dall’art. 337 c.p., la mancata applicazione di una causa di non punibilità, il rigetto di una richiesta di rinnovazione dell’istruttoria e altri aspetti legati alla pena.
Tuttavia, l’atto di impugnazione si concentrava sulla riproposizione delle medesime questioni già sollevate e dettagliatamente analizzate dalla Corte d’Appello.
La Decisione della Corte: un Chiaro Esempio di Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione preliminare dell’atto di impugnazione, che ha rivelato vizi tali da precluderne l’analisi nel merito. Secondo la Corte, i motivi presentati non solo erano di difficile comprensione, ma soprattutto non erano consentiti in sede di legittimità, configurandosi come una mera riproduzione di censure già adeguatamente respinte dai giudici di merito.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha articolato la sua decisione sulla base di principi consolidati in materia di impugnazioni. I giudici hanno evidenziato come il ricorso mancasse dei requisiti essenziali per superare il vaglio di ammissibilità.
La Natura del Giudizio di Legittimità
Il punto centrale della motivazione risiede nella natura del giudizio di Cassazione. Questo non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti o le prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Presentare argomenti che chiedono una nuova valutazione dei fatti, come nel caso di specie, è un’operazione non consentita in questa sede.
La Genericità e Ripetitività dei Motivi
La Suprema Corte ha rilevato che i motivi del ricorso erano ‘meramente riproduttivi’ di profili di censura già esaminati e disattesi. La sentenza della Corte d’Appello, secondo i giudici di legittimità, aveva già fornito risposte giuridicamente corrette, puntuali e logicamente coerenti a tutte le doglianze difensive. Riproporre le stesse questioni senza individuare vizi specifici nella motivazione della sentenza di secondo grado rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile.
Conclusioni
La pronuncia in esame è un monito importante per chi intende presentare ricorso in Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione di merito; è necessario articolare censure specifiche che evidenzino un errore di diritto o un vizio logico manifesto nella motivazione della sentenza impugnata. La mera riproposizione delle stesse argomentazioni difensive si scontra inevitabilmente con la declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice ripetizione di argomenti già esaminati e respinti correttamente dai giudici di merito. Inoltre, tali motivi non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità, la quale non prevede un nuovo esame dei fatti.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In base alla decisione, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso fissata in tremila Euro, in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Cosa significa che i motivi del ricorso erano ‘meramente riproduttivi’?
Significa che le argomentazioni presentate nell’atto di ricorso non introducevano nuovi profili di violazione di legge o vizi logici della sentenza impugnata, ma si limitavano a riproporre le stesse identiche contestazioni (doglianze) già avanzate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11343 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11343 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a SORRENTO il 30/09/1976
avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
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letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati, peraltro in termini immediata intellegibilità, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in q meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudic merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle dogli difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione al giudizio di responsabilità per l’ipotesi di reato di cui 337 cp, alla non applicabilità dell’art. 393 bis cp, alla denegata rinnovazione istrutto mancato riconoscimento delle generiche e alla misura della pena, il tutto con argomentare che così reso porta il giudizio di merito al riparo d qualsivoglia censura prospettabile in questa rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 7 febbraio 2025.