Ricorso Inammissibile: La Cassazione Boccia i Motivi Generici e Ripetitivi
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un esempio lampante ci viene fornito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha dichiarato un ricorso inammissibile perché fondato su motivi generici e meramente ripetitivi di doglianze già respinte in appello. Questo caso offre spunti fondamentali sull’importanza di redigere un ricorso specifico e argomentato.
I Fatti del Caso
Il ricorrente era stato condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di furto aggravato, ai sensi degli articoli 624 e 625 del codice penale. Non accettando la sentenza della Corte d’Appello di Palermo, che aveva confermato la sua colpevolezza, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a diversi motivi per cercare di annullare la condanna.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
Il ricorso si articolava su quattro punti principali, che la Suprema Corte ha analizzato e respinto uno per uno.
La Genericità dei Motivi del Ricorso
Il primo motivo contestava la mancata riduzione della pena per il tentativo (art. 56 c.p.), ma è stato giudicato generico e privo di specificità. La Corte ha sottolineato come la mancanza di correlazione tra le argomentazioni della difesa e le motivazioni della sentenza impugnata porti inevitabilmente a un ricorso inammissibile.
Gli altri tre motivi, riguardanti la presunta sussistenza di una causa di non punibilità (lo stato di necessità, art. 54 c.p.), un vizio di motivazione sulla recidiva e l’erronea applicazione delle circostanze (art. 69 c.p.), hanno subito la stessa sorte. La Corte li ha definiti non solo generici, ma anche come una ‘pedissequa reiterazione’ di quanto già discusso e rigettato dalla Corte d’Appello. In pratica, l’imputato si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni senza formulare una critica puntuale e ragionata contro la decisione di secondo grado.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha ribadito un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: il ricorso non può essere una semplice riproposizione dei motivi d’appello. Deve, invece, assolvere alla ‘tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso’. In assenza di questa critica specifica, i motivi sono considerati solo ‘apparenti’ e non possono essere esaminati nel merito.
La Suprema Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza (tra cui le sentenze n. 42046/2019 e n. 44882/2014) per sottolineare che la mancanza di specificità dei motivi è una causa di inammissibilità prevista esplicitamente dalla legge (art. 591, comma 1, lett. c, c.p.p.). L’appello deve contenere un confronto diretto e critico con le argomentazioni del giudice del grado precedente, altrimenti si trasforma in un atto inutile e dilatorio.
Le Conclusioni
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza rappresenta un monito importante: la redazione di un atto di impugnazione, specialmente in Cassazione, richiede precisione, specificità e la capacità di costruire una critica logico-giuridica che si confronti punto per punto con la sentenza impugnata. Limitarsi a ripetere argomenti già sconfitti è una strategia destinata al fallimento, con conseguenze economiche non trascurabili per l’assistito.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano generici, non specifici e si limitavano a ripetere argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica argomentata contro la sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi di ricorso?
Significa riproporre in modo letterale e acritico le stesse doglianze già avanzate nel precedente grado di giudizio, senza sviluppare un confronto critico con le motivazioni della decisione che si contesta. Tale approccio è considerato inefficace e porta all’inammissibilità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna, la dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10605 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10605 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 22/08/1987
avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che COGNOME Tommaso ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di condanna per i reati di cui di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen.
Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente contesta la correttezza della motivazione in ordine alla mancata riduzione della pena per il tentativo di cui all’art. 56 cod. pen., è generico; la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso in cui si denunzia violazione della legge penale in relazione alla sussistenza della scriminante dell’art. 54 cod. pen. e il terzo motivo di ricorso con il quale il ricorrente denuncia vizio di motivazione in relazione alla recidiva e il quarto motivo con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge ed erronea applicazione dell’art. 69 cod. pen., sono generici e inoltre, fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Il Presicien
Così deciso il 12 febbraio 2025 Il consi1ire est3re