Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47991 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47991 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R ottobre 1990, n. 309.
In data 30/08/23, è pervenuta memoria difensiva, nell’interesse dell’imputato, dell’AVV_NOTAIO, che insiste nelle ragioni ricorso, ne afferma l’ammissibilità e chiede che sia assegnato ad altra sezione di questa Corte per la decisione.
Ritenuto che i motivi sollevati (violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato di detenzione con finali di spaccio dello stupefacente di tipo cocaina, per non essere stata riqualificata tale detenzione nella fattispecie di cui al comma 5 dell’ar 73 d.P.R. 309/90; violazione di legge, nonché mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza della contestata recidiva) riproducono profil di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito (quanto al primo motivo, si vedano le pp. 5, 6, 7; quanto al secondo motivo, la p. 7), con i quali il ricorrente n si confronta. È, invero, pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua generici intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Considerato che, relativamente al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha fornito motivazione adeguata e scevra da profili d illogicità, evidenziando in particolare come il Tribunale, nell
determinazione della pena, non sia rimasto indifferente ai canoni ordinamentali di adeguatezza e proporzionalità sanzionatoria;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 ottobre 2023
Il Consigliere estensore