Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta per Motivi Generici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede una tecnica giuridica precisa e argomentazioni solide. Un errore comune, che porta quasi certamente a una pronuncia sfavorevole, è formulare motivi di appello vaghi o ripetitivi. La Corte di Cassazione, con la recente Ordinanza n. 47529/2023, ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile proprio per tali vizi. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze di un’impugnazione mal formulata.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine dalla condanna in primo grado di due imputati per un reato previsto dall’art. 73 del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/1990). La Corte d’Appello di Bologna, successivamente adita, aveva parzialmente riformato la sentenza, rideterminando la pena per uno degli imputati ma confermando nel resto la condanna.
Non soddisfatti della decisione, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, sperando in un ulteriore sconto di pena o in un annullamento della condanna.
I Motivi del Ricorso e il ricorso inammissibile
Gli imputati hanno basato la loro difesa in Cassazione su diversi punti, chiedendo alla Suprema Corte di riconsiderare aspetti già valutati nei gradi di merito. Nello specifico, le doglianze vertevano su:
* Il mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata del ‘fatto di lieve entità’, prevista dal comma 5 dell’art. 73.
* La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
* La mancata concessione delle attenuanti generiche e di altre attenuanti specifiche.
In sostanza, i ricorrenti hanno tentato di ottenere una valutazione più favorevole degli elementi di fatto che avevano portato alla loro condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto in toto le richieste, dichiarando entrambi i ricorsi inammissibili. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello preliminare, quello appunto dell’ammissibilità. Secondo la Corte, i ricorsi presentavano vizi insanabili che ne impedivano l’esame.
Motivazioni: Genericità e Reiterazione dei Motivi
La Suprema Corte ha spiegato che le doglianze erano, in parte, formulate in modo generico e, in altra parte, meramente reiterative di argomenti già adeguatamente esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno sottolineato che i ricorrenti non hanno mosso critiche specifiche alla logicità della motivazione della sentenza d’appello, ma hanno semplicemente cercato di rimettere in discussione l’intero quadro fattuale, sollecitando una ‘rivalutazione di elementi di fatto’. Questo tipo di richiesta esula completamente dai poteri della Corte di Cassazione, il cui compito non è riesaminare le prove (come un terzo grado di merito), ma solo verificare la corretta applicazione del diritto e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di ricorso inammissibile non è priva di conseguenze. L’ordinanza in esame ha infatti condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in aggiunta, al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento straordinario che deve essere utilizzato per denunciare precisi vizi di legge o di motivazione, non per tentare una terza valutazione dei fatti. Un’impugnazione che non rispetta questi paletti è destinata a fallire, con un aggravio di costi per chi la propone.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Sulla base di questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando le doglianze formulate sono generiche, quando si limitano a ripetere argomenti già esaminati e respinti dalla corte precedente, o quando chiedono una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro (nel caso specifico, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Si può chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti del processo?
No, l’ordinanza chiarisce che la Corte di Cassazione non può procedere a una ‘rivalutazione di elementi di fatto’. Il suo ruolo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non giudicare nuovamente i fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47529 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47529 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna riformava parzialmente, rideterminando la pena per un imputato, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale NOME e NOME COGNOME erano stati condannati in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; .
che avverso tale sentenza hanno presentato ricorso gli imputati deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione rispettivamente in ordine al mancato riconoscimento della ipotesi attenuata dei comma 5 del citato art. 73, alla mancata applicazione degli artt. 131-bis e 62 n. 4 cod. pen., e alla mancata concessione delle attenuanti generiche;
ritenuto che i ricorsoi siano inammissibili in quanto gli imputati hanno formulato doglianze in parte generiche (così per il primo motivo del ricorso del COGNOME) e nella restante parte reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 2-3 provv. impugn.), che i ricorrenti hanno cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto;
che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che Si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/11/2023