Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando i Motivi sono Generici e Ripetitivi
L’accesso alla Corte di Cassazione, ultimo grado del giudizio di legittimità, è un diritto fondamentale, ma soggetto a regole precise. Non è sufficiente essere insoddisfatti di una sentenza per poterla impugnare; è necessario presentare motivi specifici e pertinenti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la ripetitività delle argomentazioni possano condurre a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte di Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi addotti miravano a contestare la valutazione della sua responsabilità, a ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente e a far valere la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Tuttavia, le argomentazioni presentate non introducevano elementi di novità, limitandosi a riproporre le stesse doglianze già esaminate e respinte nel precedente grado di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso proposto totalmente inammissibile. Secondo i giudici, i motivi erano “manifestamente infondati e generici” e, soprattutto, “reiterativi dei motivi di appello adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello”. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale in caso di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della declaratoria di ricorso inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su tre pilastri argomentativi principali, evidenziando le carenze strutturali del ricorso.
In primo luogo, è stata sottolineata la totale mancanza di confronto con la sentenza impugnata. Il ricorrente si è limitato a criticare in modo astratto la motivazione sulla sua responsabilità, senza specificare quali fossero i vizi logici o giuridici e dove si annidassero. Questo approccio trasforma il ricorso in una sterile riproposizione delle proprie tesi, ignorando il percorso logico-giuridico seguito dal giudice d’appello.
In secondo luogo, la Cassazione ha confermato la correttezza della valutazione operata dalla Corte territoriale sulle circostanze attenuanti generiche. Queste erano state sì riconosciute, ma giudicate solo equivalenti alle aggravanti contestate, e non prevalenti. Tale decisione era stata motivata in modo adeguato, facendo riferimento ai precedenti penali dell’imputato e alla gravità intrinseca dei fatti, elementi che giustificavano un giudizio di bilanciamento non favorevole al reo.
Infine, è stata respinta anche la richiesta di applicazione dell’art. 131 bis c.p. (particolare tenuità del fatto). La Corte di Appello aveva correttamente escluso questa causa di non punibilità, motivando sulla base della gravità del fatto e del carattere abituale della condotta illecita, due condizioni ostative previste dalla norma stessa. Anche su questo punto, il ricorso non ha saputo contrapporre argomentazioni specifiche in grado di scalfire la logicità della decisione impugnata.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. La sua funzione è quella di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. Per questo motivo, un ricorso inammissibile è quello che non si confronta criticamente con la decisione che intende contestare, ma si limita a riproporre le stesse difese in modo generico. Chi intende adire la Suprema Corte deve formulare censure specifiche, puntuali e pertinenti, dimostrando dove e perché il giudice di grado inferiore ha errato. In caso contrario, l’esito non potrà che essere una declaratoria di inammissibilità, con l’ulteriore aggravio delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati, generici, o semplicemente ripetitivi delle argomentazioni già respinte nel grado precedente, senza un confronto critico e specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che le attenuanti generiche sono ‘equivalenti’ e non ‘prevalenti’?
Significa che il giudice, nel bilanciare le circostanze aggravanti e quelle attenuanti, le considera di pari peso. Di conseguenza, la pena non viene diminuita come avverrebbe se le attenuanti fossero giudicate ‘prevalenti’, cioè più rilevanti delle aggravanti.
Quando non si applica la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.)?
Secondo la sentenza, non si applica quando il fatto, pur rientrando nei limiti di pena previsti dalla norma, è ritenuto dal giudice di una certa gravità e, soprattutto, quando la condotta dell’imputato è considerata abituale, ovvero non occasionale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47265 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47265 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCAPOLATIELLO NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME risulta inammissibile, perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e generici e, peraltro, reiterativi dei motivi di appello adeguatamente vagliati e disattes dalla Corte di appello.
Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, ritiene sussistente un vizio della motivazione sulla responsabilità (ma non specifica dove e perché) nonché richiede le circostanze attenuanti generiche prevalenti e la causa di non punibilità per particolare tenuità, reiterando le stesse considerazioni dell’at di appello.
La Corte di appello ha adeguatamente motivato, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche solo equivalenti in considerazione dei precedenti dell’imputato e della gravità dei fatti.
Per il 131 bis cod. pen. la sentenza adeguatamente motiva rilevando come il fatto deve ritenersi grave nonché abituale la sua condotta nell’illecito.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 8/09/2023