Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Condanna per Motivi Generici
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è un’opzione da prendere alla leggera. Un ricorso inammissibile non solo viene respinto senza un esame del merito, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi lo propone. L’ordinanza n. 44811 del 2023 della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la ripetitività dei motivi possano portare a una condanna per le spese e al pagamento di una sanzione.
I Fatti del Caso: L’Appello contro la Decisione di Milano
La vicenda ha origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. Il punto centrale del contendere, sollevato dal ricorrente, era la presunta mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, la norma che prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, i giudici di merito non avevano valutato correttamente la sussistenza di questa causa di esclusione della punibilità.
Tuttavia, il ricorso non introduceva elementi di novità o critiche specifiche e puntuali alla sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte territoriale.
La Decisione della Corte di Cassazione e il concetto di ricorso inammissibile
La Suprema Corte, con una decisione sintetica ma incisiva, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa statuizione non entra nel merito della questione (ovvero se l’art. 131-bis fosse applicabile o meno), ma si ferma a un livello preliminare, di procedura. La Corte ha ritenuto che l’atto di impugnazione mancasse dei requisiti minimi per poter essere esaminato.
La conseguenza diretta di questa decisione non è stata solo la conferma della sentenza di secondo grado, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista proprio per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o proposti senza la dovuta diligenza.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione evidenziando due vizi fondamentali nel ricorso:
1. Genericità del motivo: Il ricorso è stato giudicato ‘generico’ perché non ha mosso una critica specifica e argomentata contro la logica della sentenza impugnata. Invece di individuare un preciso errore di diritto o un vizio di motivazione, si è limitato a una doglianza astratta.
2. Mera riproduttività: Gli argomenti presentati erano una semplice riproposizione di quelli già valutati e motivatamente disattesi dalla Corte d’Appello (come indicato nelle pagine 2 e 3 della sentenza di secondo grado). Il ricorso per cassazione non può essere una semplice ripetizione delle difese già svolte; deve invece attaccare specificamente le ragioni per cui quelle difese sono state respinte.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: il ricorso in Cassazione deve essere uno strumento di critica puntuale e argomentata contro la sentenza impugnata, non un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. La presentazione di un ricorso inammissibile perché generico e ripetitivo non è priva di conseguenze. La condanna al pagamento di una sanzione, come stabilito anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000, serve a sanzionare l’abuso dello strumento processuale, che causa un inutile dispendio di risorse giudiziarie. Per i cittadini e i loro difensori, questa decisione è un monito a formulare i motivi di ricorso con la massima specificità e rigore, pena la declaratoria di inammissibilità e l’imposizione di costi significativi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione lo ha ritenuto generico e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente esaminati e respinti con corretti argomenti giuridici dalla sentenza della Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La conseguenza diretta dell’inammissibilità del ricorso è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico e meramente riproduttivo’?
Significa che il ricorso non articola critiche specifiche e nuove contro la decisione impugnata, ma si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel precedente grado di giudizio, senza confrontarsi con le motivazioni fornite dal giudice d’appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44811 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44811 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PAOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine all’applicabilità dell’art. 131-bis cod. adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (s vedano le pagine 2 e 3 della motivazione);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023
Il Consigliere est COGNOME
ore COGNOME
Il Presidente