Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici o Ripetitivi
Quando si arriva all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, non basta avere torto o ragione: è fondamentale sapere come presentare le proprie argomentazioni. Un recente provvedimento ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa bloccare sul nascere ogni speranza di riforma di una sentenza. Analizziamo questa ordinanza per capire quali sono gli errori da evitare per non vedersi chiudere le porte del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un individuo condannato sia in primo grado dal Tribunale di Pisa che in appello dalla Corte di Firenze per i reati di furto consumato e tentato, aggravati e unificati dal vincolo della continuazione. La pena inflitta era di sei mesi di reclusione e 200 euro di multa. Non soddisfatto della decisione di secondo grado, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, sperando in un annullamento della condanna.
L’Appello in Cassazione e i Motivi del Ricorso
La difesa ha basato il ricorso su tre motivi principali:
1. Un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello, contestando la ricostruzione dei fatti.
2. Una violazione di legge e un ulteriore vizio di motivazione riguardo a una delle circostanze aggravanti contestate (l’aver commesso il furto su cose esposte per necessità alla pubblica fede).
3. Un vizio di motivazione relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Tuttavia, come vedremo, nessuno di questi motivi ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità della Corte.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. La decisione si basa su principi consolidati della procedura penale che delimitano in modo netto i poteri della Corte di legittimità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha smontato ogni motivo di ricorso con argomentazioni precise.
Il primo motivo è stato liquidato come una serie di ‘mere doglianze in punto di fatto’. In altre parole, la difesa non contestava un errore di diritto, ma tentava di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione dei fatti, attività che è preclusa al giudice di legittimità, il cui compito è solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non rifare il processo.
Il secondo motivo è stato giudicato indeducibile perché si risolveva in una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già presentati e respinti dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha sottolineato che un ricorso, per essere specifico, deve contenere una critica argomentata contro la decisione impugnata, spiegando perché il giudice di secondo grado ha sbagliato. Ripetere semplicemente le stesse cose non assolve a questa funzione.
Infine, il terzo motivo, relativo alle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: nel motivare il diniego delle attenuanti, il giudice non è obbligato a esaminare e confutare ogni singolo elemento favorevole all’imputato. È sufficiente che indichi gli elementi ritenuti decisivi per la sua scelta, purché la motivazione sia esente da evidenti illogicità. Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello è stata considerata adeguata.
Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Per avere successo, un ricorso deve essere tecnico, specifico e focalizzato su vizi di legittimità (violazioni di legge o difetti gravi di motivazione). Un ricorso inammissibile non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente. È essenziale, quindi, affidarsi a una difesa tecnica che sappia distinguere tra una legittima contestazione giuridica e un’infruttuosa lamentela fattuale, evitando la semplice riproposizione di argomenti già vagliati e respinti.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando non rispetta i requisiti previsti dalla legge. Ad esempio, se si limita a contestare la ricostruzione dei fatti (doglianze di fatto), se ripete argomenti già respinti senza una critica specifica alla sentenza impugnata (motivi non specifici o apparenti), o se è manifestamente infondato.
È sufficiente ripetere gli stessi motivi dell’appello per ricorrere in Cassazione?
No, non è sufficiente. La Corte di Cassazione, come specificato nell’ordinanza, ritiene inammissibile un motivo che sia una ‘pedissequa reiterazione’ di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi. Il ricorso deve contenere una critica argomentata e specifica contro la decisione di secondo grado, non una semplice riproposizione.
Il giudice deve sempre motivare nel dettaglio perché nega le attenuanti generiche?
No. Secondo il principio affermato dalla Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, a condizione che la sua motivazione sia esente da evidenti illogicità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43034 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43034 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
a v ve rs o la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza d 18.11.2022 con cui la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia primo grado del Tribunale di Pisa emessa in data 30.06.2021, che aveva accertat la responsabilità dell’imputato per i reati di cui agli artt. 81, 624, 625 n.7 e 56, 624, 625 n.2 cod. pen. e lo aveva condannato, unificati i reati sotto il v della continuazione, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso che deduce vizio di motivazione non consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglian punto di fatto;
Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta violazione di leg e vizio di motivazione in relazione all’art.625 n.7 cod. pen. è indeducibile p fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già de in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pag. 2 e 3 sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltan apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una cri argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta vizio di motivazione relazione all’applicazione delle attenuanti generiche non è consentito in sed legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 de sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anc considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessa che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle atte generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavore dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia rifer quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tu altri da tale valutazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 04.10.2023.