Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Presentare un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una porta aperta a qualsiasi tipo di contestazione. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda i requisiti stringenti per accedere a questo giudizio di legittimità, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato su motivi generici, ripetitivi e palesemente infondati. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché non basta appellarsi per ottenere una revisione della propria condanna.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da due persone contro una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Messina. Gli imputati, attraverso i loro difensori, hanno cercato di ribaltare la decisione di secondo grado sollevando diverse questioni, tra cui la presunta errata qualificazione giuridica di un reato e la mancanza di motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito delle accuse, ha bloccato il ricorso sul nascere, dichiarandolo inammissibile. La ragione risiede nella qualità dei motivi presentati. I giudici hanno riscontrato che le doglianze erano, in larga parte, una semplice riproposizione di argomenti già esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello.
In particolare, la Corte ha sottolineato come alcuni motivi fossero:
* Generici e riproduttivi: Gli argomenti non introducevano una critica specifica e puntuale alla logica giuridica della sentenza impugnata, ma si limitavano a ripetere le stesse tesi difensive già disattese nel grado precedente. Questo approccio non è consentito in sede di legittimità, dove il giudizio verte sulla corretta applicazione della legge e non su una nuova valutazione dei fatti.
* Manifestamente infondati: Altri motivi sono stati giudicati palesemente privi di fondamento. Ad esempio, la difesa ha invocato l’applicazione di una causa di non punibilità (art. 384 c.p.) in un contesto palesemente errato dal punto di vista giuridico. Allo stesso modo, la lamentela sulla mancanza di motivazione della pena è stata respinta, poiché la Corte territoriale aveva fornito una giustificazione sufficiente e non illogica, seppur concisa.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione si concentra sul principio fondamentale secondo cui il ricorso di legittimità non è un terzo grado di giudizio nel merito. Non si può chiedere ai giudici della Suprema Corte di rivalutare le prove o di sostituire il proprio apprezzamento a quello dei giudici dei gradi precedenti. Il ricorso deve evidenziare vizi di legge o difetti di motivazione gravi e palesi, non semplicemente riproporre una diversa lettura dei fatti.
La Corte ha ritenuto che entrambi i ricorsi mancassero di questi requisiti essenziali. Ripetere argomenti già vagliati e respinti, senza individuare un preciso errore giuridico nel ragionamento del giudice d’appello, trasforma il ricorso in un tentativo inefficace di ottenere una nuova valutazione. L’inammissibilità, pertanto, non è una sanzione fine a se stessa, ma la conseguenza logica di un’impugnazione che non rispetta le sue finalità e i suoi limiti.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce una lezione cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: un ricorso deve essere tecnicamente impeccabile, specifico e critico. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza; è necessario dimostrare, con argomenti giuridici solidi, dove e perché il giudice di grado inferiore ha sbagliato nell’applicare la legge. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, a testimonianza del fatto che l’accesso alla giustizia deve essere esercitato in modo responsabile e non dilatorio.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando si fonda su motivi non consentiti dalla legge, oppure quando le argomentazioni sono generiche, manifestamente infondate o si limitano a ripetere questioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono “generici e meramente riproduttivi”?
Significa che le argomentazioni dell’appellante sono vaghe e non contestano in modo specifico il ragionamento giuridico della sentenza impugnata. Invece di sollevare nuovi vizi di legittimità, si limitano a ripresentare le stesse tesi difensive già valutate e respinte dal giudice precedente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La conseguenza principale è che la Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, poiché si presume che il ricorso sia stato proposto con colpa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42936 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42936 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA COGNOME COGNOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letti i ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sente in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso proposto da NOME COGNOME è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto: a) il primo e il terzo motivo so carattere confutativo, generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano, quant al reato di cui al capo E, le pagine 5, 6 e 7, nonché, quanto alla mancata qualificazione dell condotta ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, pagina 12); il secondo ed il quarto motivo sono manifestamente infondati atteso che, da un lato, incorrendo in evidente errore giuridico, si invoca l’applicazione alla fattispecie in esame della causa di non punibilit cui all’art. 384 cod. pen. e, dall’altro, si lamenta una mancanza di motivazione in ordine trattamento sanzionatorio, determinato dalla Corte territoriale – senza l’applicazione di alcun circostanza che renda necessaria la specificazione della pena base – sulla base di una sufficiente e non illogica motivazione in misura di poco superiore al minimo edittale;
ritenuto che anche il motivo di ricorso dedotto da NOME COGNOME è inammissibile in quanto generico e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine alla mancata qualificazione dell condotta ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagina 12);
ritenuto che all’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023