Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i requisiti di specificità
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: per essere accolto, un ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, non una semplice ripetizione dei motivi già discussi. Il caso in esame offre uno spunto prezioso per comprendere quando un ricorso inammissibile viene dichiarato tale, specialmente in relazione a reati come la resistenza a pubblico ufficiale e la rapina.
I Fatti del Caso: dalla Condanna in Appello al Ricorso
Il ricorrente, già condannato dalla Corte d’Appello di Torino, ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali. Il primo contestava la logicità della motivazione riguardo alla sua responsabilità per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), mentre il secondo chiedeva l’applicazione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto per il reato di rapina (art. 628 c.p.), alla luce di una recente pronuncia della Corte Costituzionale.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una declaratoria di inammissibilità per ragioni distinte ma complementari, che evidenziano l’importanza della tecnica redazionale del ricorso.
Il primo motivo: la reiterazione delle argomentazioni
La Corte ha rilevato che il primo motivo non era altro che una “pedissequa reiterazione” delle argomentazioni già presentate e puntualmente respinte nel giudizio d’appello. I giudici di legittimità hanno sottolineato che un ricorso non può limitarsi a riproporre le stesse questioni, ma deve svolgere una funzione di critica argomentata avverso la decisione impugnata, evidenziandone specifici vizi logici o giuridici. Poiché il motivo era generico e non si confrontava con le ragioni esposte dalla Corte di merito, è stato considerato solo apparente e quindi inammissibile.
Il secondo motivo: manifesta infondatezza dell’attenuante
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile, ma per manifesta infondatezza. Il ricorrente invocava una sentenza della Corte Costituzionale (n. 86 del 2024) per ottenere l’attenuante della lieve entità. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che, ai fini del riconoscimento di tale attenuante, il giudice deve valutare una serie di parametri come “la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo”. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano già sottolineato la gravità dei fatti, il danno procurato e la personalità del reo, escludendo implicitamente la sussistenza dei presupposti per la mitigazione della pena. La richiesta, pertanto, era palesemente priva di fondamento.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base della decisione della Corte di Cassazione sono duplici. Da un lato, vi è una ragione di ordine procedurale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Motivi che si limitano a ripetere doglianze già esaminate o a sollecitare una nuova valutazione dei fatti sono estranei a questa funzione e, pertanto, inammissibili. Dall’altro lato, vi è una ragione sostanziale, soprattutto riguardo al secondo motivo. La Corte ha ribadito che l’applicazione di una circostanza attenuante non è automatica ma richiede una valutazione concreta e specifica del fatto, basata su indici oggettivi e soggettivi. I giudici di merito avevano già compiuto questa valutazione, e le loro conclusioni, adeguatamente motivate, non erano censurabili in sede di legittimità.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma che la redazione di un ricorso per cassazione richiede rigore e specificità. Non è sufficiente dissentire dalla decisione di merito; è necessario articolare una critica puntuale e pertinente, capace di evidenziare un errore di diritto o un vizio logico manifesto. La dichiarazione di ricorso inammissibile non solo preclude l’esame nel merito della questione, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
Perché il primo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel giudizio d’appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
Perché non è stata concessa l’attenuante della lieve entità per il reato di rapina?
Perché i giudici di merito avevano già valutato la gravità dei fatti contestati, le modalità dell’azione, il danno causato e la personalità dell’imputato, concludendo che tali elementi erano incompatibili con i presupposti richiesti per l’applicazione di tale attenuante.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La conseguenza principale è che la Corte non esamina il merito del ricorso. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10616 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10616 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 24/08/1987
avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME Erik COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 337 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito a pag. 4 della sentenza impugnata (ove correttamente si indicano gli elementi che consentono di ritenere sussistente la consapevolezza in capo all’imputato della qualifica di pubblico ufficiale del commissario COGNOME), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si richiede l’applicazione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto con riferimento al reato ex art. 628 cod. pen. ascritto all’odierno ricorrente in base all’intervenuta pronuncia n. 86 del 2024 della Corte costituzionale, è manifestamente infondato, poiché secondo l’interpretazione della Consulta, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità, il giudice deve considerare «la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo», e, nel caso di specie, depone, palesemente, per l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della diminuente de qua quanto ricostruito e accertato dai giudici di merito, i quali, avuto riguardo alle modalità dell’azione posta in essere, nel rigettare le doglianze relative alla mitigazione del trattamento sanzionatorio, hanno sottolineato la gravità dei fatti contestati, il danno procurato e la personalità del reo (si veda pag. 4 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18 febbraio 2025.