Ricorso Inammissibile: Conseguenze della Genericità dei Motivi
Quando si decide di impugnare una sentenza davanti alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere i requisiti di ammissibilità. Un ricorso inammissibile non solo impedisce l’esame nel merito della questione, ma comporta anche conseguenze economiche significative per chi lo propone. Un’ordinanza recente della Corte Suprema ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la ripetitività dei motivi portino inevitabilmente a questa conclusione.
I Fatti di Causa
Il caso analizzato trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. La condanna riguardava reati legati agli stupefacenti, in particolare la destinazione allo spaccio della sostanza e il trattamento sanzionatorio applicato. Il ricorrente, non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, ha deciso di portare la questione davanti alla Corte di Cassazione, ultimo grado di giudizio.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha messo fine al percorso giudiziario del ricorrente in modo netto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questo significa che i giudici non sono nemmeno entrati nel merito delle questioni sollevate (la colpevolezza o la correttezza della pena), ma si sono fermati a un esame preliminare, riscontrando vizi che ne hanno impedito la trattazione. La conseguenza diretta è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Corte
La decisione della Corte si fonda su una ragione precisa e ricorrente nella prassi giudiziaria: i motivi del ricorso erano generici e meramente riproduttivi. In altre parole, l’atto presentato dal difensore non introduceva nuove e specifiche critiche alla sentenza d’appello, ma si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel precedente grado di giudizio. La Corte ha specificato che i giudici d’appello avevano già esaminato adeguatamente tali punti, fornendo motivazioni ritenute logiche e giuridicamente corrette. Un ricorso in Cassazione, per essere valido, non può essere una semplice riproposizione di doglianze già vagliate, ma deve individuare vizi specifici (violazioni di legge o difetti di motivazione) nella decisione impugnata, confrontandosi criticamente con essa.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: l’impugnazione in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Proporre un ricorso senza motivi specifici e pertinenti equivale a un’azione destinata al fallimento. La condanna al pagamento di una sanzione, come previsto dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. n. 186/2000), serve a sanzionare l’abuso dello strumento processuale, evitando che le corti vengano gravate da ricorsi palesemente infondati. Per i cittadini e i loro difensori, la lezione è chiara: un ricorso efficace è quello che attacca puntualmente e con argomenti giuridici solidi i vizi della sentenza, non quello che si limita a manifestare un generico dissenso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e si limitavano a ripetere argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza contestare specificamente i vizi logici o giuridici della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La condanna alla sanzione pecuniaria è automatica in caso di inammissibilità?
Sì, la condanna è una conseguenza prevista dalla legge, a meno che non si dimostri che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. In questo caso, la Corte ha ritenuto che non vi fossero elementi per escludere la colpa del ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3496 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3496 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ARZIGNANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni d vizi logici o giuridici dalla Corte territoriale (si veda il punto 1.1., in merito alla destina spaccio della sostanza stupefacente, e il punto 3.1., in ordine al trattamento sanzioNOMErio);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026.