Ricorso Inammissibile: La Decisione della Cassazione su Motivi Generici
Un ricorso inammissibile è l’esito che ogni avvocato teme. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la genericità e la ripetitività dei motivi possano portare a questa drastica conclusione, impedendo un esame nel merito della questione. Analizziamo il caso di un individuo condannato per resistenza a pubblico ufficiale e la cui impugnazione è stata respinta senza neanche essere discussa.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un soggetto per il reato previsto dall’art. 337 del codice penale, ossia resistenza a un pubblico ufficiale. A seguito della decisione della Corte d’Appello, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a due specifici motivi: la contestazione della ritenuta recidiva e una critica all’entità della pena inflitta.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di farsi carico delle spese processuali e di versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate (recidiva e pena), poiché ha riscontrato vizi preliminari che hanno impedito la disamina delle censure.
Le Motivazioni della Cassazione
La decisione si fonda su una duplice ragione, che rappresenta un importante monito per la redazione di qualsiasi atto di impugnazione.
1. Motivi Reiterativi
In primo luogo, la Corte ha rilevato che i motivi del ricorso erano meramente reiterativi. Questo significa che il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni e censure che erano già state presentate, esaminate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorso per Cassazione non può essere una semplice riedizione del precedente grado di giudizio; deve, al contrario, individuare vizi specifici di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge) presenti nella sentenza impugnata.
2. Motivi Obiettivamente Generici
In secondo luogo, i motivi sono stati giudicati obiettivamente generici. L’impugnazione non si confrontava in modo specifico con la motivazione della sentenza della Corte d’Appello. Invece di contestare passaggi precisi e ragionamenti giuridici del giudice precedente, il ricorso si è limitato a lamentele astratte e non circostanziate. Per essere ammissibile, un ricorso deve instaurare un dialogo critico con la decisione che intende demolire, evidenziandone le fallacie logico-giuridiche in modo puntuale.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a censure specifiche, tecniche e pertinenti. Un ricorso che si limita a ripetere doglianze già respinte o che critica la sentenza in modo vago è destinato a essere dichiarato inammissibile. La lezione pratica è chiara: per avere una possibilità di successo, un ricorso deve essere costruito su critiche nuove e mirate, che dimostrino un effettivo errore di diritto commesso dal giudice del merito, evitando di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono generici, cioè non criticano specificamente la motivazione della sentenza impugnata, oppure se sono meramente ripetitivi di censure già esaminate e respinte nei gradi di giudizio precedenti.
Quali erano i motivi del ricorso presentati in questo caso?
Il ricorrente contestava la valutazione sulla recidiva e l’entità della pena che gli era stata inflitta per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.).
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2900 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2900 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 25194/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 337 c.p.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla ritenuta recidiva e all’entità della pena inf Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, reiterativi di censure già adeguatamen valutate, e, dall’altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sent impugnata con la quale non si confrontano;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2025.