Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4801 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4801 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, ritenuto che tutti e tre i motivi di ricorso, segnatamente:
-il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di intrinseca contraddittorietà e illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. c), in ordine al denegato riconoscimento della disciplina del legittimo impedimento di cui all’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.;
-il secondo motivo, che deduce il vizio di intrinseca contraddittorietà e illogicità della motivazione ex art. 606. Comma 1, lett. d), in ordine alla sussistenza del dolo di truffa;
-il terzo motivo, che deduce il vizio di intrinseca contraddittorietà e illogicit della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), per mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, nr. 4, cod. pen.,
sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici (si vedano, in particolare, pagg. 3-7 della sentenza impugnata con riferimento alla prova del legittimo impedimento, pag. 9 e 10 con riguardo al dolo della truffa, nonché agli elementi sulla base dei quali si ritiene di poter escludere la speciale tenuità del danno), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01), tra l’altro caratterizzata da evidente genericità nella sua formulazione, in assenza di confronto con la motivazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 27 gennaio 2026.
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