Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione; è fondamentale presentare motivi di ricorso validi e specifici. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un appello possa essere respinto prima ancora di essere esaminato nel merito, risultando in un ricorso inammissibile. Questa ordinanza sottolinea l’importanza di formulare censure precise e non meramente ripetitive di argomenti già discussi e rigettati nei gradi di giudizio precedenti.
Il Caso in Esame
Due soggetti, condannati dalla Corte d’Appello di Salerno, hanno presentato ricorso per Cassazione basando la loro difesa su diversi punti. In primo luogo, lamentavano la mancata notifica del decreto di citazione per il giudizio d’appello presso i loro domicili eletti, un vizio procedurale che, a loro dire, avrebbe invalidato il processo. Nel merito, contestavano la sussistenza stessa del reato, chiedevano una diversa qualificazione giuridica dei fatti (da ricettazione a incauto acquisto), la sostituzione della pena detentiva e, per uno di loro, la concessione della sospensione condizionale della pena.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 17287/2024, ha tagliato corto, dichiarando entrambi i ricorsi inammissibili. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate (la colpevolezza o meno degli imputati), ma si ferma a un gradino prima, rilevando un vizio insanabile nell’impostazione stessa dell’impugnazione. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
L’analisi delle motivazioni della Corte è cruciale per comprendere i requisiti di un ricorso efficace.
La Questione della Notifica
Il primo motivo, relativo al presunto difetto di notifica, è stato giudicato palesemente infondato. La Corte ha verificato dagli atti processuali che il decreto di citazione era stato notificato ai sensi dell’art. 161, comma 4, del codice di procedura penale. Questa norma si applica proprio quando l’imputato non viene trovato presso il domicilio eletto, ovvero risulta ‘irreperibile’. In tali casi, la legge prevede una modalità di notifica alternativa che si considera comunque valida a tutti gli effetti. La doglianza, quindi, è stata smentita direttamente dalle carte processuali.
La Genericità degli Altri Motivi
Per tutte le altre questioni sollevate, la Corte ha utilizzato una definizione precisa: ‘aspecifiche’. I ricorsi, infatti, non facevano altro che riproporre le medesime argomentazioni già presentate e discusse davanti alla Corte d’Appello. Quest’ultima le aveva già adeguatamente esaminate e respinte con una motivazione ritenuta dalla Cassazione ‘esente da vizi logici e giuridici’. In pratica, gli imputati non hanno sollevato nuove e specifiche critiche contro la logica giuridica della sentenza d’appello, ma si sono limitati a ripetere una difesa già sconfitta. Questo rende il ricorso un mero tentativo di riesame dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione, la quale è giudice di legittimità e non di merito.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Per avere una possibilità di successo, un ricorso deve individuare con precisione i vizi di legge o i difetti logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. Riproporre semplicemente le stesse difese già respinte in appello porta quasi inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna a spese e sanzioni. Inoltre, il caso evidenzia l’importanza per l’imputato di essere reperibile al domicilio eletto per garantire la corretta ricezione delle comunicazioni processuali ed evitare procedure di notifica che potrebbero non portarlo a conoscenza effettiva dell’atto.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Sulla base di questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi sono aspecifici e si limitano a riprodurre censure già esaminate e respinte dalla corte precedente, senza individuare specifici vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata.
Cosa succede se un imputato non è reperibile al domicilio eletto?
Come stabilito nel caso di specie, se l’imputato risulta irreperibile al domicilio eletto, la notifica degli atti processuali viene effettuata secondo le procedure previste dall’art. 161, comma 4, del codice di procedura penale, e si considera legalmente valida.
È sufficiente riproporre in Cassazione gli stessi argomenti del processo d’appello?
No, la decisione chiarisce che non è sufficiente. I motivi di ricorso devono essere specifici e criticare la sentenza d’appello per vizi di legittimità, non possono limitarsi a riproporre le stesse doglianze già vagliate e disattese nel grado precedente, pena l’inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17287 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17287 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA SECK ALIOUNE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi, presentati con un unico atto, nell’interesse di NOME e di NOME e la memoria difensiva depositata in data 19 febbraio 2024 con la quale l’AVV_NOTAIO ha insistito nei motivi di ricorso;
ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con il quale si lamenta l’omessa notifica del decreto di citazione al giudizio di appello nei confronti degli imputati presso i rispettivi domicili eletti, prospetta una nullità palesemente smentita dagli atti processuali in quanto il decreto di citazione è stato notificato ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. in ragione dell’irreperibilità degli imputati al domicilio eletto;
considerato che le ulteriori doglianze con cui i ricorrenti lamentano l’insussistenza del reato di cui all’art. 474 cod. pen., la mancata riqualificazione giuridica della contestata ricettazione nel reato di cui all’art. 712 cod. pen., la mancata sostituzione della pena detentiva, il diniego della sospensione condizionale per NOME NOME e la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto sono aspecifiche in quanto meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 5-7 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 aprile 2024