Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la ripetitività dei motivi possano portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze onerose per il ricorrente. Analizziamo questa ordinanza per comprendere i requisiti essenziali di un’impugnazione efficace.
I Fatti del Processo
Il caso nasce da una condanna per il reato di furto in abitazione (art. 624 bis c.p.), confermata dalla Corte di Appello. L’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza. Il primo contestava l’utilizzabilità di alcune registrazioni di conversazioni, ritenute una prova fondamentale a suo carico. Il secondo, invece, criticava la decisione dei giudici di merito di negargli le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena.
L’Analisi della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito della vicenda, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non si basa sulla colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma esclusivamente su come il ricorso è stato formulato. Vediamo nel dettaglio le ragioni.
Il Primo Motivo: La Genericità dell’Eccezione
Il primo motivo, relativo all’inutilizzabilità delle registrazioni, è stato giudicato ‘generico’. La Corte ha spiegato che non è sufficiente lamentare l’illegittimità di una prova; è necessario dimostrare in modo specifico e puntuale perché quella prova sia stata ‘decisiva’ per la condanna. In altre parole, il ricorrente avrebbe dovuto illustrare come, senza quella specifica prova, la decisione dei giudici sarebbe stata diversa. Mancando questa argomentazione cruciale, il motivo è stato ritenuto inefficace.
Il Secondo Motivo: La Mera Ripetitività
Il secondo motivo, riguardante le attenuanti e la sospensione condizionale, è stato considerato ‘meramente riproduttivo’. Questo significa che l’avvocato si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte di Appello. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono semplicemente ridiscutere i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge. Un motivo che non contesta specificamente gli errori di diritto della sentenza d’appello, ma si limita a ripetere le stesse difese, è destinato all’inammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha rilevato che né i motivi di ricorso originari né la memoria difensiva successivamente depositata hanno introdotto elementi nuovi o argomenti giuridici capaci di superare le cause di inammissibilità. La mancanza di specificità nel primo motivo e il carattere ripetitivo del secondo hanno reso l’impugnazione non idonea a un esame di merito. Di conseguenza, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per cassazione deve essere un atto tecnico di alta precisione. Non è una sede per riproporre genericamente le proprie ragioni, ma un luogo dove si devono evidenziare specifici vizi di legge della sentenza impugnata. In assenza di tale specificità, il rischio di veder dichiarato il proprio ricorso inammissibile è estremamente elevato.
Perché il primo motivo di ricorso è stato considerato generico?
È stato ritenuto generico perché, pur eccependo l’inutilizzabilità delle registrazioni, non illustrava la decisività di tale prova, ovvero non spiegava perché la sua eliminazione avrebbe portato a una decisione diversa da quella di condanna.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘meramente riproduttivo’?
Significa che il motivo si limita a ripetere argomenti e critiche già presentati al giudice del grado precedente (in questo caso la Corte d’Appello) e da questi già esaminati e respinti, senza aggiungere nuovi profili di censura specifici contro la motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze pratiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, stabilita in tremila euro nel caso di specie, in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15269 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15269 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FABRIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 624 bis, cod. pen.;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che eccepisce la inutilizzabilità delle registrazioni di conversazioni, è generico, poiché non illustra la decisività della prova asseritamente inutilizzabile (cfr. Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416);
Considerato che il secondo motivo (identificato in ricorso con il numero “3”), che contesta il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 7-8);
Rilevato che la memoria difensiva, che insiste sulla fondatezza dei due motivi di ricorso, non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/03/2024