Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi d’Appello non Bastano
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti nel processo giudiziario, segnalando che l’impugnazione non può nemmeno essere esaminata nel merito. La recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la ripetitività dei motivi possano portare a questa conclusione, specialmente in un caso di insolvenza fraudolenta. Analizziamo insieme la decisione per capire i principi procedurali che ogni ricorrente deve rispettare.
Il Caso: Dall’Insolvenza Fraudolenta al Ricorso in Cassazione
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato di insolvenza fraudolenta, previsto dall’art. 641 del codice penale. L’imputato, dopo la conferma della condanna in secondo grado da parte della Corte d’Appello di Napoli, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi.
Il ricorrente contestava:
1. La validità della querela originaria.
2. La mancata riqualificazione del reato da insolvenza fraudolenta a truffa.
3. L’erroneità della motivazione che aveva portato al giudizio di colpevolezza.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Suprema Corte ha esaminato ciascun motivo, giungendo alla medesima conclusione per tutti: l’inammissibilità. Vediamo nel dettaglio le ragioni che hanno portato a questa drastica decisione.
Primo Motivo: La Questione Tardiva sulla Querela
Il primo motivo, relativo alla validità della querela, è stato respinto perché la questione non era mai stata sollevata nel precedente grado di giudizio, ovvero in appello. In ambito processuale, vige il principio secondo cui le eccezioni devono essere presentate nei tempi e nei modi previsti dalla legge. Sollevare una questione per la prima volta in Cassazione, quando avrebbe potuto e dovuto essere discussa prima, la rende inammissibile.
Secondo Motivo: La Genericità sulla Riqualificazione del Reato
Il secondo motivo è stato giudicato generico e non specifico. L’imputato si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza muovere una critica puntuale e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata. La Cassazione ha ricordato che, ai fini della correlazione tra accusa e sentenza, non vi è violazione se nell’imputazione originale sono presenti elementi di fatto che rendono prevedibile una diversa qualificazione giuridica, permettendo alla difesa di interloquire su di essa.
Terzo Motivo e la Mancanza di Specificità del Ricorso Inammissibile
Anche il terzo motivo, che contestava la responsabilità penale, è stato considerato un mero duplicato di quanto già dedotto in appello. La Corte di merito aveva basato la prova dell’insolvenza su elementi chiari: l’insistenza dell’acquirente nel far accettare un assegno e la successiva richiesta di ritirarlo due giorni dopo, di sabato, quando era impossibile verificare la copertura dei fondi. Di fronte a questa motivazione, il ricorrente non ha offerto una critica argomentata, ma si è limitato a una sterile reiterazione. Questo comportamento rende il ricorso inammissibile perché non svolge la sua funzione tipica, che è quella di criticare la logica della decisione impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nel principio di specificità dei motivi di ricorso, sancito dall’art. 591 c.p.p. Un ricorso non può essere un semplice replay del giudizio d’appello. Deve, invece, instaurare un dialogo critico con la sentenza impugnata, evidenziandone gli errori logici o giuridici. La mancanza di correlazione tra le ragioni esposte nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione stessa determina l’inammissibilità del ricorso. In questo caso, l’appellante ha fallito proprio in questo: non ha criticato la sentenza, ma ha solo ripetuto sé stesso.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti Giudiziari
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque si approcci a un’impugnazione: la forma è sostanza. Un ricorso, per avere una possibilità di successo, deve essere specifico, pertinente e critico. Non basta essere in disaccordo con una decisione; è necessario dimostrare, con argomenti nuovi e puntuali, perché quella decisione è sbagliata. La conseguenza di un ricorso inammissibile, come in questo caso, non è solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, rendendo l’esito ancora più gravoso per il ricorrente.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi non sono stati sollevati nel precedente grado di giudizio, oppure quando sono generici, non specifici e si limitano a ripetere argomentazioni già esaminate e respinte dal giudice precedente, senza formulare una critica argomentata contro la decisione impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “non specifico”?
Significa che il motivo non svolge la sua funzione di critica puntuale alla sentenza impugnata, ma si risolve in una pedissequa reiterazione di argomenti già disattesi. Manca una reale correlazione tra la motivazione della sentenza e le ragioni addotte nel ricorso.
In questo caso, come è stata provata l’insolvenza fraudolenta?
La prova dello stato di insolvenza è stata desunta da elementi fattuali specifici: l’insistenza con cui l’imputato ha indotto la persona offesa ad accettare un assegno e la sua richiesta di ritirare lo stesso assegno due giorni dopo, di sabato, quando non era possibile verificare la disponibilità dei fondi sul conto, dimostrando così la premeditazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18957 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18957 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal RAGIONE_SOCIALEliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso che lamenta vizio di motivazione in ordine alla validità della querela non è consentito perché non già formulato in grado di appello;
considerato, che il secondo motivo di ricorso che lamenta la mancata riqualificazione del reato di insolvenza fraudolenta in quello di truffa è generico e non specifico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame nella parte in cui rileva che, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, non è configurabile la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., qualora nell’imputazione figurino elementi di fatto che rendano prevedibile la diversa qualificazione giuridica del fatto come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, in relazione al quale il difensore abbia avu la possibilità di interloquire;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 641 cod. pen., è indeducibile perché fondati su motivi che si risolvano nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte d merito nella parte in cui, in modo analogo al giudice di primo grado, desume la prova dello stato di insolvenza dall’insistenza con cui l’acquirente ha indotto la persona offesa ad accettare l’assegno e dalla richiesta di ritirare lo stesso due giorni dopo l’emissione e, in particolare, di sabato quando non era possibile verificare la sussistenza dei necessari fondi sul conto; pertanto tali doglianze devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così decisa in Roma, il 19 marzo 2024 Il RAGIONE_SOCIALE ere RAGIONE_SOCIALE GLYPH r–